Maternità e paternità: consultazione domande e pratiche

L’INPS ha rilasciato una nuova funzionalità che permette la consultazione delle domande e delle pratiche di congedo di paternità e maternità, congedo parentale, e riposi giornalieri (INPS, messaggio 31 luglio 2025, n. 2409). 

I genitori lavoratori, gli Istituti di patronato e il Contact Center Multicanale, potranno visualizzare e consultare le pratiche di congedo di paternità obbligatorio, congedo di maternità/paternità, congedo parentale, riposi giornalieri (per allattamento) e assegno di maternità dello Stato attraverso il nuovo servizio messo a disposizione dall’INPS.

 

La funzionalità è raggiungibile accedendo al servizio “Domande di maternità e paternità” alla sezione “Le tue domande e pratiche”.

 

Più nel dettaglio, sarà possibile consultare:

 

1) nella sezione “Domande” – le domande di congedo di paternità obbligatorio inoltrate all’Istituto mediante i diversi canali telematici (online, Contact Center Multicanale). Si specifica che, nel caso in cui la domanda sia nello stato “Trasmessa in sede”, accedendo al dettaglio della stessa tramite la voce “Visualizza domanda” della colonna “Azioni” è possibile visualizzare le pratiche di congedo di paternità obbligatorio associate a tale domanda;

 

2) nella sezione “Pratiche” – le pratiche di congedo di paternità obbligatorio, congedo di maternità/paternità, congedo parentale, riposi giornalieri per allattamento, assegno di maternità dello Stato. Per ciascuna pratica è possibile visualizzare il dettaglio della stessa tramite il pulsante presente nella colonna “Azioni”. 

 

Nel messaggio in commento, viene anche riportato il link che permette di accedere al servizio.

Fondo Fasi: da luglio nuove prestazioni sanitarie e rimborsi analisi per gli iscritti al Fondo

Completata la terza fase di aggiornamento dei servizi di assistenza sanitaria

A luglio 2025 il Fondo Fasi ha completato la 3° fase di aggiornamento del proprio servizio di assistenza sanitaria, ampliando l’offerta per i suoi assistiti. Le novità principali includono l’introduzione di nuove prestazioni sanitarie specialistiche come:
– il pacchetto per la prevenzione della parodontite e sempre in ambito odontoiatrico, il rimborso per la riabilitazione protesica con faccette in caso di evento traumatico;
– il pacchetto per la riabilitazione in caso di l’incontinenza urinaria;
– il pacchetto per il contrasto alle patologie del microcircolo;
– il pacchetto per le patologie muscolo-scheletriche.
È stata, inoltre, creata una nuova sezione dedicata alla Medicina Fisica e Riabilitativa, che include il rimborso per diverse analisi.
L’obiettivo di questi aggiornamenti è offrire un’assistenza sanitaria integrativa più completa, frutto di un’attenta analisi delle esigenze degli assistiti.

CIRL Metalmeccanica Artigianato Lombardia: siglato il rinnovo



Tra i punti chiavi flessibilità dell’orario di lavoro e determinazione del nuovo Elemento Regionale Lombardia


Lo scorso 22 luglio 2025 Confartigianato Imprese Lombardia, Cna Lombardia, Claai Lombardia, Casartigiani Lombardia e Fim-Cisl, Uilm-Uil hanno siglato il rinnovo del CIRL per i settori Metalmeccanica, Installazione di impianti, Autoriparazione, Odontotecnica, Orafi Argentieri, Affini e Restauro beni culturali. L’accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31 luglio 2029. 
I punti chiave del contratto riguardano principalmente l’orario ordinario di lavoro e la sua modulazione con la previsione della possibilità per l’azienda di adottare diverse modalità di distribuzione nell’arco della settimana o di cicli di più settimane oppure di organizzare l’orario su base plurisettimanale, con periodi di orario diversi che non superano i 6 mesi.
Pertanto è stato previsto un regime di flessibilità da adottarsi in alternativa ai regimi previsti dall’art.19 del contratto e che consente all’azienda di realizzare diversi regimi di orario in periodi con superamento dell’orario ordinario fino a un massimo di 48 ore settimanali per un periodo non superiore a 5 mesi.
E’ stato previsto un ulteriore regime di orario adottabile dall’azienda in base al quale le eventuali ore eccedenti l’orario normale vengono accantonate in un conto individuale chiamato Banca Ore che comprende permessi retribuiti, ex-festività, ore supplementari e straordinario, tradotti in termini di orarie o relative maggiorazioni.


Per quanto attiene al premio di produzione collettivo regionale previsto dai CIRL precedenti continua ad essere erogato fino al 31 ottobre 2025. Dal 1° novembre 2025 il suddetto premio cessa di essere erogato e i relativi importi vengono conglobati nel nuovo istituto denominato Elemento Regionale Lombardia.


Meccanica/Installatori















































Livello Importo dal 1° novembre 2025 Importo dal 1° luglio 2026 Importo dal 1° febbraio 2027
1A 125,16 135,83 146,50
1 125,16 135,83  146,50
2 112,82 122,75  132,68
2B 102,42 111,80 121,18
3 96,01 105,03 114,05
4 85,69 94,19 102,69
5 80,67  88,86 97,04
6 74,74 82,55 90,35

Orafi/Argentieri










































Livello Importo dal 1° novembre 2025 Importo dal 1° luglio 2026 Importo dal 1° febbraio 2027
1Q 125,17 135,85 146,52
1 84,37 95,05 105,72
2 75,16 85,11 95,06
3 64,59 73,65 82,70
4 58,35 66,87 75,39
5 54,60  62,79 70,98
6 49,62 57,39 65,15

Odontotecnici










































Livello Importo dal 1° novembre 2025 Importo dal 1° luglio 2026 Importo dal 1° febbraio 2027
1S 97,54 108,62 119,69
1 83,30 93,31 103,33
2 75,78 85,27  94,75
3 63,63 72,20  80,78
4 57,47 65,54  73,61
5 53,68 61,42  69,15
6 49,22  56,66  64,10

Restauro















































Livello Importo dal 1° novembre 2025 Importo dal 1° luglio 2026 Importo dal 1° febbraio 2027
QS 28,59 42,89 57,19
Q 28,59 42,89 57,19
1 26,85 40,27  53,70
2 20,65 30,98  41,30
3 19,19 28,79  38,38
4 18,93  28,39  37,86
5  17,74  26,61 35,49
6 16,94  25,41  33,88

 

Inapplicabilità del regime di esclusione per indennità obsolete convertite in welfare aziendale

In una nuova risposta l’Agenzia delle entrate affronta il tema dell’inapplicabilità del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente per indennità obsolete convertite in prestazioni di welfare aziendale (Agenzia delle entrate, risposta 31 luglio 2025, n. 195).

La Società Istante ha rappresentato che il proprio contratto collettivo nazionale di riferimento consente di definire, in sede aziendale, modalità di conferimento di importi spettanti ai lavoratori in sostituzione delle indennità soppresse agli istituti di welfare contrattuale.
In esecuzione di tale previsione, la Società ha stipulato un accordo sindacale che, a partire dal 1° gennaio 2025, prevede la soppressione di indennità obsolete e la possibilità per i lavoratori interessati di conferire a welfare aziendale gli importi corrispondenti.
L’Istante ha sottolineato che:

  • le somme e i servizi sono destinati a un gruppo omogeneo e predefinito di dipendenti (l’intera categoria che percepiva le indennità soppresse), escludendo assegnazioni solo per specifici lavoratori;
  • questi benefit non assumono una connotazione strettamente reddituale, essendo utilità aggiuntive concesse a seguito della soppressione di indennità precedenti che avevano finalità retributive, ma che sono state eliminate a causa della loro obsolescenza;
  • il conferimento a welfare contribuisce a una strategia di fidelizzazione dei dipendenti, aumentando la loro soddisfazione e motivazione.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha ricordato l’articolo 51, comma 1, del TUIR il quale stabilisce il principio di onnicomprensività, secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Ciò include sia emolumenti in denaro sia beni, servizi e opere offerti dal datore di lavoro.
L’articolo 51, comma 2 e 3, del TUIR individua specifiche deroghe, elencando opere, servizi, prestazioni e rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte. Tuttavia, queste deroghe si applicano a condizione che l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito e non violi i principi di capacità contributiva e progressività dell’imposizione.

 

La risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E, ha già avuto modo di chiarire che se i benefit rispondono a finalità retributive, il regime di esenzione non può applicarsi. Un piano di welfare che preveda un’erogazione in sostituzione di somme che costituiscono retribuzione fissa o variabile dei lavoratori non è in linea con le disposizioni dell’articolo 51, commi 2 e 3, del TUIR.
Le disposizioni derogatorie dell’articolo 51, essendo agevolative, non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste normativamente, e tra queste non è compresa l’ipotesi di applicazione in sostituzione di retribuzioni altrimenti imponibili basata su una scelta dei soggetti interessati.
Non è coerente con la ratio della normativa consentire la riduzione dei redditi imponibili in ragione della tipologia di retribuzione (in denaro o in natura) scelta dai lavoratori. Di conseguenza, i benefit erogati in un piano welfare in cui i lavoratori hanno deciso di non percepire un premio in denaro assumono rilevanza reddituale.

L’unica eccezione a tale regola è disciplinata dall’articolo 1, commi 182 a 188, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), dove è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”, con la possibilità di convertire tali premi in prestazioni di welfare senza che concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente.
La Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, ha precisato che questa disposizione si applica solo se congiuntamente:

– le somme costituiscono premi o utili riconducibili al regime agevolato (premi di risultato);

– la contrattazione di secondo livello attribuisce al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui all’articolo 51, commi 2 e 3 del TUIR.

Pertanto, la disposizione agevolativa non si applica nel caso di conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite per i premi di risultato.

 

Nel caso della Società Istante, l’accordo sindacale prevede la soppressione di indennità obsolete e la possibilità di conferire a welfare gli importi corrispondenti. Queste indennità non rientrano nella definizione di “premi di risultato”. Inoltre, in mancanza di una scelta esplicita per il welfare, i dipendenti avrebbero ricevuto le indennità abolite sotto forma di un “ad personam” pari al 100% del valore medio percepito negli ultimi 5 anni. Ciò dimostra che la conversione a welfare è una sostituzione di voci imponibili della retribuzione.

In ragione di queste circostanze, l’Agenzia delle entrate ritiene che la quota di retribuzione relativa ad indennità soppresse, convertite, su scelta del dipendente, in prestazioni di welfare, non possa fruire del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, del Tuir. Pertanto, tale quota deve essere assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente.

CCNL Dirigenti aziende industriali: siglato accordo in materia di politiche attive

Definizione del nuovo sistema di servizi di politiche attive per i dirigenti 

Lo scorso 24 luglio 2025 Confindustria e Federmanager hanno siglato un accordo in materia di politica attiva per i dirigenti, a cui si applica il CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, sottoscritto il 13 novembre 2024. Tale accordo definisce un sistema di servizi di politiche attive per i dirigenti e l’affidamento della loro gestione alla Fondazione Fondirigenti Giuseppe Taliercio.

Le Parti Sociali hanno stabilito di individuare come destinatari di tali servizi tutti i dirigenti a cui si applica il CCNL sopra menzionato, nonchè i dirigenti disoccupati da non più di 6 mesi, ovvero non più di 12 mesi antecedenti l’attuazione dei servizi previsti dal contratti.

Alla Fondazione viene affidato il compito di definire e gestire il percorso di screening delle competenze dirigenziali al fine di realizzare, attraverso tale attività di profilazione, un sistema di servizi basato sullo stato occupazionale. 

E’ stato previsto un percorso che include servizi di orientamento, bilancio delle competenze, formazione e, per i soli dirigenti disoccupati, anche un servizio aggiuntivo di placement per la ricollocazione professionale.

Per i dirigenti occupati, lo screening delle competenze mira a rafforzare il loro profilo manageriale e culmina in un piano di sviluppo professionale. Per i dirigenti disoccupati, il percorso si conclude con un piano di autopromozione, attività formative mirate a rafforzare l’identità professionale e la possibilità di usufruire del suddetto servizio di placement.

Con l’accordo la Fondazione viene incaricata di preparare accordi convenzionali con gli attori del settore e di sviluppare una piattaforma digitale per rendere i servizi e le informazioni accessibili. Viene anche autorizzata alla riscossione di una quota di finanziamento di tali servizi che deve essere versata entro il 30 novembre 2025.

Viene, inoltre, autorizzato il trasferimento dei dati da 4.Manager, azienda incaricata finora del servizio, alla Fondazione, ma per garantire la continuità del servizio viene stabilito che esso continuerà ad essere fornito da 4.Manager secondo le modalità vigenti fino al 31 dicembre 2025.

Le Parti Sociali si sono impegnate, infine, a stipulare un contratto collettivo entro il 30 novembre 2025 per poter avviare i servizi nel 2026. 

Decontribuzione Sud PMI: chiarimenti sulla definizione

L’INPS riepiloga i criteri per qualificare le micro, piccole e medie imprese beneficiarie dell’esonero contributivo “Decontribuzione Sud” (INPS, messaggio 30 luglio 2025, n. 2398). 

La Legge di bilancio 2025, all’articolo 1, comma 406, ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (cosiddetta Decontribuzione Sud PMI).

 

La definizione di microimpresa e di piccola e media impresa è contenuta nell’allegato I al regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014 (articoli 1 e 2).

 

Dal suddetto quadro normativo si evince che la individuazione di “microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI)” prende in considerazione i tre seguenti criteri:

 

– il calcolo del numero dei dipendenti effettivi;

– il fatturato annuo;

– il totale di bilancio annuo.

 

In particolare, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che hanno:

 

1) meno di 250 occupati;

 

2) un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.

 

L’INPS, con il messaggio in commento, comunica che è stata rilasciata una apposita funzionalità all’interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro del mese di competenza e a inibire, in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia con valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” qualora il numero di dipendenti calcolato nel mese risulti superiore alle 250 unità.

 

Tuttavia, considerato che per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione l’ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale controllo può essere superato dal soggetto interessato che ritenga di rientrare nell’ambito di legittima applicazione della misura in trattazione, inviando la denuncia mensile con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI”.

 

Qualora si verificasse tale ipotesi, l’Istituto precisa che è onere dello stesso soggetto interessato di fornire, su espressa richiesta, la documentazione probante relativa al rispetto delle soglie dimensionali annue e di fatturato o di bilancio.

CIRL Contoterzismo Veneto: siglato l’accordo integrativo regionale

Previsto aumento del salario integrativo dal 1° gennaio 2025

Il 28 luglio 2025, le Parti sociali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uia-Uil e l’Associazione F.I.M.A.V hanno siglato il rinnovo del contratto integrativo regionale per i lavoratori e le imprese agro-meccaniche del Veneto.

Tra le novità, si riporta l’aumento del salario integrativo +8% dal 1° gennaio 2025, +8% dal 1° gennaio 2026, +8% dal 1° gennaio 2027, +8% dal 1° gennaio 2028 e l’introduzione del premio individuale per i lavoratori e lavoratrici OTI e OTD di importo pari 0,8% della RAL.

In tema di orario di lavoro, è stata normata la banca ore e la flessibilità e in ambito di formazione, sono previsti ulteriori permessi pari a 60 ore per formazione continua per chi ne fa richiesta. 

Inoltre, ulteriori parti normative del contratto sottoscritto sono state riviste e ammodernate per renderle in sintonia con il contratto vigente e le norme che nel corso degli ultimi anni sono state introdotte.

Legge di bilancio 2025 e agevolazioni “Prima casa”: nuovi termini e credito d’imposta

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate in merito all’agevolazione fiscale per l’acquisto della “prima casa”, in particolare sul termine di due anni entro cui alienare un immobile pre-posseduto e il relativo credito d’imposta (Agenzia delle entrate, risposta 30 luglio 2025, n. 197).

Un contribuente ha acquistato una nuova “prima casa” nel novembre 2024, usufruendo dei benefici previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR, e del credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” previsto dall’articolo 7 della Legge n. 448/1998. Al momento di questo nuovo acquisto, l’Istante era già proprietario di un immobile precedentemente agevolato, situato nello stesso Comune della nuova abitazione.
Inizialmente, l’Istante si era impegnato a vendere l’immobile agevolato pre-posseduto entro un anno dal secondo acquisto, in conformità con la normativa vigente allora (comma 4-bis della Nota II-bis). Tuttavia, è intervenuta una modifica legislativa (articolo 1, comma 116, della Legge di bilancio 2025) che ha esteso questo termine da un anno a due anni.
L’Istante, dunque, ha posto i seguenti quesiti all’Agenzia delle entrate:

– se la modifica normativa che estende il termine per l’alienazione dell’immobile pre-posseduto a due anni sia applicabile anche al suo caso, dato che al 31 dicembre 2024 il termine di un anno non era ancora scaduto;

– se sia possibile fruire del credito d’imposta per il riacquisto della nuova “prima casa” anche qualora la rivendita dell’immobile pre-posseduto avvenga entro il nuovo termine di due anni;

– in caso di risposta affermativa al quesito 1 e negativa al quesito 2, quale comportamento concreto adottare, richiamando la possibilità di revocare la dichiarazione di intenti e versare l’imposta dovuta con interessi, senza sanzioni.

 

In risposta, l’Agenzia riepiloga la normativa “prima casa”, che prevede un’aliquota agevolata del 2% per l’imposta di registro, a condizione che l’acquirente non sia titolare di altri diritti su case di abitazione già acquistate con agevolazioni. Il comma 4-bis, modificato dalla Legge di bilancio 2025, consente l’agevolazione anche a chi già possiede un immobile agevolato, a condizione che questo venga alienato entro due anni dalla data del nuovo acquisto. La Legge di bilancio 2025 ha, quindi, incrementato il termine da uno a due anni.

 

L’Agenzia, dunque, richiamando la risposta n. 127/2025, chiarisce che l’estensione del termine non è riservata solo agli atti di acquisto stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. Il nuovo termine di due anni per l’alienazione dell’immobile pre-posseduto è applicabile anche ai casi in cui, al 31 dicembre 2024, il termine di un anno era ancora pendente.

La modifica normativa della Legge di bilancio 2025 non ha riguardato l’articolo 7 della Legge n. 448/1998, che disciplina il credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”. Tale articolo prevede il credito se la nuova casa viene acquisita entro un anno dall’alienazione della precedente “prima casa”. Sebbene l’articolo 7 preveda il credito per l’acquisto della nuova casa dopo la vendita della precedente, l’Agenzia ha già riconosciuto l’applicabilità del credito anche nella fattispecie inversa, ovvero quando il nuovo acquisto “prima casa” avviene prima della vendita dell’abitazione agevolata pre-posseduta (a seguito dell’introduzione del comma 4-bis con la Legge di stabilità 2016).

Tale interpretazione si basa sulla ratio della riforma, che intende agevolare la sostituzione della “prima casa” introducendo maggiore flessibilità nei tempi di dismissione dell’immobile pre-posseduto.

 

Considerato che la recente modifica legislativa estende il termine del medesimo comma 4-bis e che la finalità è la stessa (incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa), l’Agenzia ritiene che il maggior termine di due anni per la rivendita dell’immobile pre-posseduto non pregiudichi il diritto al credito d’imposta per il nuovo acquisto.

Il credito d’imposta è quindi concesso in via provvisoria, a condizione che l’abitazione agevolata pre-posseduta venga alienata entro il termine di due anni. In caso di mancata alienazione entro i due anni, l’acquirente decade dall’agevolazione “prima casa” fruita per il riacquisto e, di conseguenza, perderà anche il diritto al credito d’imposta.

CCNL Centri Elaborazione dati: firmato il rinnovo del contratto

Previsto un aumento economico del 10% sugli stipendi, da erogare nei prossimi 3 anni

Nei giorni scorsi l’Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati-Assoced, la Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali-Lait e Ugl Terziario hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL per i Centri Elaborazione Dati (CED). Il documento sottoscritto, affermano le OO.SS., punta al futuro e a valorizzare i lavoratori che lavorano nel mondo dell’innovazione digitale.

Dal punto di vista normativo si segnala un aggiornamento della classificazione del personale, attraverso il riconoscimento contrattuale di nuove professionalità come Prompt Engineer e AI Engineer. Ciò consente non solo di accrescere la motivazione e il coinvolgimento del personale, ma anche di migliorare l’organizzazione del lavoro e l’efficienza dei processi aziendali. Non solo, rappresenta un’opportunità strategica per valorizzare le competenze, favorire percorsi di sviluppo professionale e promuovere la mobilità interna, generando benefici concreti sia per i lavoratori che per le imprese.

Dal punto di vista economico le Parti Sociali hanno stabilito un aumento economico del 10% sugli stipendi, da erogare nei prossimi 3 anni. 

ADI: i chiarimenti sui carichi di cura

L’INPS, in relazione all’Assegno di inclusione, fornisce alcuni chiarimenti nel caso di attribuzione d’ufficio dei carichi di cura (INPS, messaggio 29 luglio 2025, n. 2388). 

L’INPS si occupa del caso specifico dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura nelle ipotesi di componente del nucleo familiare beneficiario del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

 

Innanzitutto, richiamando le indicazioni fornite in precedenza nel messaggio n. 592/2025, viene ricordato che, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti minori di tre anni di età, tre o più figli minori di età o componenti con disabilità o non autosufficienza, e il carico di cura non sia stato indicato in domanda, si procede d’ufficio all’attribuzione del carico di cura, convenzionalmente, a un componente maggiorenne a cui viene attribuito il parametro 1 della scala di equivalenza ai fini dell’ADI.

 

I servizi sociali possono poi confermare l’assegnazione del carico di cura a tale soggetto o di modificarne l’attribuzione ad altro componente maggiorenne del nucleo.

 

Come noto, i componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’ADI, che non siano calcolati nella scala di equivalenza, non abbiano responsabilità genitoriali e non siano sottoposti agli obblighi previsti all’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 48/2023, di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, possono presentare domanda per accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Nel caso in cui, però, per quanto sopra riportato, a tali soggetti debba essere attribuito d’ufficio anche il parametro del carico di cura dello 0,40, in assenza di altri componenti del nucleo familiare a cui attribuirlo, l’inserimento nella scala di equivalenza ne determinerebbe l’incompatibilità con la misura del SFL.

 

L’INPS chiarisce che, in tali ipotesi, per le domande dell’ADI in cui, in fase di rinnovo o di istruttoria iniziale, venga rilevata la presenza di una domanda del SFL di un componente del nucleo familiare,  accolta al momento dell’attribuzione d’ufficio del carico di cura – tenuto conto che la presentazione della domanda del SFL costituisce una specifica manifestazione di volontà da parte del componente del nucleo familiare che percepisce l’ADI e che l’importo della misura del SFL risulta essere, potenzialmente, economicamente più vantaggioso – non si procede ad attribuire d’ufficio il carico di cura al soggetto maggiorenne del nucleo familiare che abbia la domanda attiva del SFL, quando il carico di cura non possa essere attribuito ad altri componenti, evitando che si possano verificare pagamenti non dovuti.

 

Al termine della fruizione del SFL o in caso di rinuncia alla misura da parte del beneficiario, a quest’ultimo potrà essere attribuito d’ufficio, dal mese successivo a quello del termine di fruizione o della rinuncia, il carico di cura sulla domanda dell’ADI del nucleo familiare nel quale risulta componente, sussistendone i presupposti.

 

Infine, nel messaggio in commento, vengono date indicazioni sulla gestione delle domande dell’ADI riesaminate a seguito dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura e sospese per mancata comunicazione della variazione occupazionale.