Istruzioni sull’esonero contributivo nei settori strategici della transizione digitale ed ecologica

L’INPS dà istruzioni operative e contabili sull’esonero contributivo previsto dal D.L. n. 60/2024 per incentivare l’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (INPS, circolare 27 novembre 2025, n. 147).

Il Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024), all’articolo 21, ha introdotto un’agevolazione rivolta alle persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

 

La misura dell’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori che alla data di assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età.

 

Il successivo Decreto interministeriale 3 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2025, ha dato attuazione a quanto sopra, disponendo su criteri e modalità di accesso al beneficio in commento, nonché sui termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l’accesso allo stesso anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

 

L’INPS, con la circolare in commento, dopo aver riepilogato le condizioni di spettanza dell’esonero contributivo, illustra, tra l’altro, gli adempimenti dei datori di lavoro e le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

 

L’Istituto evidenzia, inoltre, che il decreto attuativo ha identificato i settori in cui deve essere stata avviata l’attività richiamando i codici ATECO a 2 o 3 digit in vigore fino al 31 dicembre 2024, tuttavia, come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025. Pertanto, al fine di attualizzare l’applicazione dei criteri classificatori previsti dal decreto attuativo per l’ammissione al beneficio, l’INPS fornisce in allegato alla circolare l’elenco, concordato con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che individua i corrispondenti codici ATECO 2025.

 

Il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione in trattazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione- Articolo 21”.

 

Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le informazioni previste dall’articolo 5, comma 2, del decreto attuativo, ovvero:

 

a)  i dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2007, nonché degli elementi da cui si evince l’appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell’esonero contributivo;

b) i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l’attività imprenditoriale prima del suddetto avvio. Al riguardo, l’INPS precisa che nell’istanza di richiesta dell’esonero in argomento il soggetto che ha avviato l’attività deve dichiarare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio;

c)  i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;

d) la tipologia di contratto sottoscritto o da sottoscrivere; la percentuale oraria di lavoro;

e)  la retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

f)   la dichiarazione del datore di lavoro con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo lavoratore.

 

Qualora la domanda di riconoscimento dell’incentivo sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.

 

Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’incentivo in trattazione sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

 

Nel suddetto periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.

 

Si ricorda che, considerata la ratio sottesa all’agevolazione, consistente nella volontà di incentivare l’occupazione giovanile stabile, non rientra, fra le tipologie incentivate, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, esclusi anche i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di lavoro di apprendistato.

CCNL Panifici: nuovi minimi retributivi



Da novembre 2025 applicati gli incrementi salariali previsti dal CCNL del 18 luglio 2024


La Federazione Italiana Panificatori, Panificatori pasticceri ed Affini ha annunciato con comunicato del 27 novembre 2025 che, in attesa della stipula di un nuovo CCNL di settore, le aziende potranno applicare le disposizioni del contratto siglato il 18 luglio 2024, ai soli fini dell’adeguamento del trattamento economico.


Pertanto, a partire dalle retribuzioni di novembre 2025, verranno applicati i nuovi incrementi economici.


Di questi incrementi, è già stata erogata una somma pari a 50,00 euro dal mese di ottobre 2023 come superminimo assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.


I sindacati esortano le aziende a trasmettere tale comunicazione a tutti i lavoratori, trattenendone una copia sottoscritta. 


Settore Panifici Artigiani


 






























































































Livello Parametro Superminimo assorbibile dal 1.10.2024 Aumento 1.11.2025 Valore punto da parametro Valore da assorbire Aumento netto 1.11.2025
Gruppo A
A1 Super 193 50,00 158,26 0,82 50,00 108,26
A1 170 50,00 139,40 0,82 50,00 89,40
A2 149 50,00 122,00 0,82 50,00 72,00
A3 128 50,00 104,96 0,82 50,00 54,96
A4 113 50,00 92,66 0,82 50,00 42,66
Gruppo B
B1 188 50,00 154,16 0,82 50,00 104,16
B2 126 50,00 103,32 0,82 50,00 53,32
B3 Super 118 50,00 96,76 0,82 50,00 46,76
B3 112 50,00 91,84 0,82 50,00 41,84
B4 100 50,00 82,00 0,82 50,00 32,00

Settore Panifici Industriali


































































Livello Parametro Superminimo assorbibile dal 1.10.2024 Aumento 1.11.2025 Valore punto da parametro Valore da assorbire Aumento netto 1.11.2025
200 50,00 262,42 1,31 50,00 212,00
184 50,00 241,43 1,31 50,00 191,04
3°A 169 50,00 221,74 1,31 50,00 171,39
3°B 157 50,00 206,00 1,31 50,00 156,00
133 50,00 174,52 1,31 50,00 124,23
119 50,00 156,15 1,31 50,00 105,89
100 50,00 131,21 1,31 50,00 81,00

 

Ebinter Friuli-Venezia Giulia: previsto un fondo straordinario per le calamità naturali

Previsti contributi pari a 600,00 euro per i lavoratori e a 1.500,00 euro per le aziende

L’Ente bilaterale del Friuli-Venezia Giulia ha disposto l’attivazione di un fondo straordinario a sostegno delle aree colpite dalle recenti calamità naturali. L’Ente ha fatto sapere che sono già attive le richieste online per accedere ai contributi che vanno da 600,00 a 1.500,00 euro. Nella fattispecie, il contributo di 600,00 euro è per i lavoratori; mentre, quello di 1.500,00 euro è destinato alle imprese. Infatti, le imprese potranno investirli in spese di pulizia, messa in sicurezza, perizie, ripristini e sostituzioni di arredi o attrezzature danneggiate. Oltre al contributo è prevista anche un’assistenza completa e gratuita da parte della Confcommercio di Gorizia. 

Per accedere al fondo figurano occorre essere un’impresa attiva nelle aree colpite dall’alluvione o essere un lavoratore residente nelle stesse zone o impiegato in un’azienda del settore, anche se con sede in un altro comune della provincia.

Le domande possono essere presentate subito tramite modello online e i contributi verranno liquidati entro 7-9 giorni. 

Operai agricoli: la rilevazione delle retribuzioni contrattuali

L’insieme degli adempimenti dovrà essere portato a termine entro il 10 febbraio 2026 (INPS, circolare 26 novembre 2025, n. 146).

L’INPS ha annunciato il via alla rilevazione delle retribuzioni medie provinciali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, occupati nei vari settori in cui si articola l’attività del comparto agricolo, ai sensi della normativa che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968 e di cui all’articolo 7 della Legge n. 233/1990, per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, per gli iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché per i coloni e mezzadri che richiedono il reinserimento nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori.

La rilevazione dovrà essere effettuata dalle strutture territoriali dell’Istituto con riferimento alla data del 30 ottobre 2025, in conformità alla normativa e alle disposizioni contrattuali, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 190/2002. L’insieme degli adempimenti dovrà essere portato a termine entro il 10 febbraio 2026.

La circolare in commento, inoltre, include le istruzioni operative per l’accesso ai contenuti dei link e per l’utilizzo dei file contenenti le tabelle destinate all’inserimento dei dati.

 

 

CCNL Riscossione Tributi: apertura del confronto per il rinnovo

I sindacati chiedono adeguamenti normativi ed economici

Il 25 novembre 2025 si è svolto il 1° incontro tra l’ Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil e Uilca, Unisin per il rinnovo del CCNL di settore.

Durante l’incontro le OO.SS. hanno chiarito le ragioni sulla base delle quali è stata presentata la piattaforma sindacale contenente proposte normative ed economiche volte a valorizzare il lavoro e adeguare il contratto alla mutata realtà lavorativa, garantendo, ai lavoratori, diritti rispondenti ai nuovi assetti organizzativi e ai risultati positivi del settore.

Le Parti datoriali hanno affermato che la trattativa sarà influenzata da:

– le modifiche normative che interverranno, ad opera del legislatore, sull’attività di Ader;

– le disponibilità economiche del Fondo di dotazione del Mef per finanziare il rinnovo contrattuale.

Le Parti datoriali hanno, inoltre, evidenziato l’esigenza di aggiornare il CCNL relativamente ad Equitalia Giustizia.

Per quanto riguarda le assunzioni, Ader ha comunicato che procederà ad una rivalutazione per il 2026, prevedendo 322 nuovi ingressi oltre i 470 già previsti per la 1° tranche.

Le OO.SS. hanno ribadito l’importanza di un adeguamento normativo ed economico che rispetti la professionalità e i risultati raggiunti dal comparto nell’ultimo biennio. È stata anche preannunciata la disdetta del contratto dei dirigenti con scadenza il 31 dicembre 2025.

Infine, in merito alla polizza sanitaria con decorrenza 1° agosto 2026, l’Ente ha comunicato che la gara sarà pubblicata tra fine novembre e dicembre di quest’anno.

Il prossimo incontro è stato fissato per il 16 dicembre 2025.

Edilizia: confermata per il 2025 la riduzione contributiva

L’agevolazione è pari all’11,5% a favore delle imprese del settore (INPS, circolare 21 novembre 2025, n. 145).

L’INPS ha illustrato i requisiti necessari per accedere alla riduzione contributiva, pari all’11,5%, per le imprese del settore edile, confermata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il D.M. 29 settembre 2025.

In particolare, l’agevolazione è riservata ai datori di lavoro classificati nel:

– settore industria: codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05;
– settore artigianato: codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.13.05.

I requisiti

La riduzione si applica esclusivamente agli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali). Non spetta ai lavoratori a tempo parziale e riguarda i contributi per le assicurazioni sociali, esclusa quella pensionistica.

Per accedere al beneficio, le imprese devono:

– essere in possesso del DURC;
– rispettare la normativa sulla retribuzione imponibile;
– non aver riportato condanne per violazioni della sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni;
– rispettare i contratti collettivi nazionali e territoriali.

Le domande

Le domande devono essere inviate esclusivamente online, mediante il modulo “Rid-Edil“, disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione “Comunicazioni on-line” e verranno elaborate entro il giorno successivo.

Lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2025.

In caso di esito positivo, viene attribuito il codice di autorizzazione “7N” per il periodo novembre 2025 – febbraio 2026.

Il termine per l’invio delle domande è fissato al 15 marzo 2026. Si può fruire del beneficio fino a febbraio 2026, con la denuncia Uniemens.

La riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive (come l’esonero per l’occupazione giovanile) e non si applica in presenza di contratti di solidarietà per i lavoratori con orario ridotto.

CCNL POSTE: siglato l’accordo su smart working

Prorogato il lavoro agile fino al 2026, le modalità restano quelle del 14 settembre 2023

Lo scorso 17 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal-Com.ni, Ugl-Com.ni e Poste Italiane Spa hanno siglato il rinnovo dell’accordo relativo al lavoro agile.

Sono escluse dall’applicazione di tale accordo le società del Gruppo Sda Express Courier, Poste Logistics e Kipoint, le quali applicheranno le condizioni del CCNL di settore del 23 luglio 2024, in vigore dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026.

Per Poste Spa e per la maggior parte delle società del Gruppo, viene, pertanto, prorogata la possibilità di ricorrere allo smart working fino al 31 dicembre 2026. Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile sono quelle previste dall’accordo del 14 settembre 2023.

La possibilità di ricorrere al lavoro agile viene estesa ad ulteriori ambiti lavorativi rispetto a quelli già previsti come:

tutela aziendale, Cert e monitoraggio canali digitali;

risk e compliance, fraud management e security intelligence, procedure e monitoraggio frodi Torino.

Le Aziende, infine, si impegnano ad avviare subito le attività di perfezionamento degli accordi individuali di proroga del lavoro agile.

CCNL Bancari: rinnovato il protocollo a sostegno delle donne vittime di violenza

Confermata la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo o credito al consumo fino a 18 mesi

Il 24 novembre 2025 Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil e Unisin hanno rinnovato il protocollo volto a concedere sostegni alle donne vittime di violenza. L’accordo conferma l’impegno delle OO.SS. a dare sostegno alle vittime di violenza di genere e ai figli e a favorire la diffusione di una cultura di rispetto e tutela e valorizzazione delle donne.

Nel testo viene confermata la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo o credito al consumo, fino a 18 mesi, con impegno, da parte delle banche, a promuovere interventi normativi per estendere tale moratoria anche agli interessi. 

Le banche, in linea con le richieste delle organizzazioni sindacali, si impegnano a promuovere politiche occupazionali che considerino la specifica condizione delle donne vittime di violenza, inserite nei programmi di protezione, e i figli delle donne vittime di femminicidio, nonchè a valutare la definizione di formule di microcredito.

Per le lavoratrici bancarie le banche si impegnano inoltre a promuovere politiche di lavoro agile più favorevoli, volte ad assicurare continuità al rapporto di lavoro, e strumenti di tutela per garantire l’indipendenza economica.

Il protocollo siglato sarà applicato da tutte le banche e i gruppi bancari che hanno dato mandato al Comitato sindacale e del lavoro (Casl) dell’Abi.

CCNL Rai: definito il premio di risultato per il triennio 2026-2028

Prevista con la retribuzione di ottobre l’erogazione del premio destinato a quadri, impiegati e operai dipendenti 

Il 18 novembre 2025 le Parti sociali hanno siglato un verbale di accordo per definire la disciplina del Premio di Risultato relativa agli esercizi 2026-2027-2028. 

Il premio viene fissato nella misura di 1.579,27 euro riferiti al livello 4 e sarà erogato, con le competenze del mese di ottobre, al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il premio stesso. 

L’erogazione avrà luogo solo qualora venga raggiunto, nel bilancio del Gruppo Rai, un valore positivo. Invero, qualora gli attivi non siano comunque sufficienti a permettere l’erogazione del premio di risultato, l’importo del premio sarà determinato con una ripartizione proporzionale ai rispettivi costi di erogazione.

La misura individuale viene rideterminata valutando le assenze intervenute nell’anno solare secondo il seguente schema:

– nel caso di 2 giorni di assenza nel mese, riduzione del 25% di un dodicesimo del premio annuo;

– nel caso di 3 giorni di assenza nel mese, riduzione del 50% di un dodicesimo del premio annuo;

– nel caso di assenze superiori ai 3 giorni nel mese, riduzione di un dodicesimo del premio annuo.

 Per giornate complessive di assenze annue inferiori a 16, non si ha alcuna riduzione del premio.

Prestazione universale: chiarimenti sulla titolarità del rapporto di lavoro

Riconosciuta l’ipotesi di contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal beneficiario (INPS, messaggio 21 novembre 2025, n. 3514).

L’INPS ha fornito chiarimenti in materia di titolarità del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore domestico nell’ambito della quota integrativa della Prestazione universale definita “assegno di assistenza” (articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 29/2024).

In particolare, l’Istituto precisa che la prestazione può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal beneficiario (familiare, amministratore di sostegno, curatore, tutore, ecc.) se, a seguito dell’istruttoria svolta dalla struttura territoriale dell’INPS, risulta che l’assunzione come badante o come lavoratore domestico è finalizzata all’assistenza del beneficiario medesimo.

Più nel dettaglio, deve risultare, sia nel contratto di lavoro, sia nelle buste paga quietanzate, che l’indirizzo di svolgimento dell’attività coincide con quello del domicilio del beneficiario della Prestazione universale e le mansioni del lavoratore sono di assistenza al titolare della prestazione.