Whistleblowing: le linee guida e il Regolamento ANAC

Dal 15 luglio 2023 sono in vigore le nuove Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali e il Regolamento  per  la gestione delle segnalazioni esterne (ANAC, delibera 12 luglio 2023, n. 301). 

Con delibera n.  301  del  12  luglio  2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato il Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio in  attuazione D.Lgs. n. 24/2023 che ha recepito in Italia la Direttiva UE riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cosiddetti whistleblower).

 

Sono anche vigenti, dal 15 luglio scorso, le nuove Linee guida ANAC (delibera n. 311 del 12 luglio 2023) volte a dare indicazioni per la presentazione all’Autorità delle segnalazioni esterne e per la relativa gestione. 

 

Le nuove norme hanno l’obiettivo di garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, e che contribuiscono all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. 

 

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell’intenzione del legislatore europeo e italiano di creare condizioni per rendere l’istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.  

 

Le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 producono effetti a decorrere dal 15 luglio 2023 per i soggetti del settore pubblico e privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a 249. Pertanto, le segnalazioni e le denunce all’autorità giudiziaria effettuate fino alla data del 14 luglio 2023 continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e dalle vecchie Linee guida ANAC.

Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249 la nuova disciplina produce effetti dal 17 dicembre 2023

 

Per la trasmissione all’ANAC delle segnalazioni esterne effettuate in forma scritta il whistleblower dovrà avvalersi prioritariamente della piattaforma informatica disponibile nel sito istituzionale dell’Autorità, compilando il modulo all’uopo predisposto. In alternativa, le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma orale mediante servizio telefonico con operatore messo a disposizione dall’Autorità ovvero, su richiesta motivata della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
Le segnalazioni orali, oggetto di registrazione e successivo inserimento sulla piattaforma ANAC, avranno una durata non superiore a 15 minuti e potranno essere presentate esclusivamente nei giorni e nelle fasce orarie stabilite dall’Ufficio e rese note mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell’ANAC. 

 

L’Ufficio tratta le segnalazioni esterne secondo il seguente ordine di priorità:

1) le segnalazioni esterne che hanno a oggetto informazioni sulle violazioni riguardanti una grave lesione dell’interesse pubblico ovvero la lesione di principi di rango costituzionale o del diritto dell’Unione Europea;
2) le segnalazioni esterne da trasmettere agli Uffici di vigilanza dell’ANAC competenti;
3) le segnalazioni esterne che denunciano fattispecie delittuose, danni erariali o fattispecie di competenza delle altre autorità amministrative competenti.

 

Acquisita la segnalazione esterna mediante i canali appositamente predisposti, l’Ufficio procede a dare avviso alla persona segnalante dell’avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni dalla data della sua acquisizione, salvo l’espressa dichiarazione formulata dalla persona segnalante di non voler ricevere detto avviso ovvero salvo il caso in cui si ritenga che l’avviso potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell’identità della persona segnalante.

 

Entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento, l’Ufficio comunica al segnalante:

– l’archiviazione predisposta o che intende predisporre;
– la trasmissione all’Autorità competente già effettuata o che intende effettuare;
– l’attività già svolta dall’Ufficio di vigilanza competente interno all’Autorità o l’attività che quest’ultimo intende svolgere. 

 

Il Regolamento disciplina anche il procedimento relativo alle comunicazioni di presunte ritorsioni adottate nei confronti del whistleblower e quello sanzionatorio.