CU redditi lavoro autonomo professionale: chiarimenti delle Entrate su termine di presentazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (Agenzia delle entrate, risoluzione 4 marzo 2024, n. 13/E).

L’articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, dispone che, in linea generale, le CU vengano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Tuttavia, le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta – Modello 770, ossia entro il 31 ottobre.

 

L’articolo 19 del D.Lgs. n. 1/2024 prevede, poi, che a partire da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate renda disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti).

Per questo primo anno, tuttavia, le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato.

Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

 

Ciò premesso, per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 possono essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770).

L’Agenzia invita, tuttavia, i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le anzidette certificazioni entro il 18 marzo, poiché, in tal modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale.

A partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

Somme erogate alle lavoratrici madri: il trattamento fiscale

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello sul trattamento fiscale delle somme erogate da una società alle proprie lavoratrici madri al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità (Agenzia delle entrate, risposta 1 marzo 2024, n. 57).

Con l’articolo 51, comma 1, del TUIR viene sancito il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, in virtù del quale tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il medesimo articolo 51 individua, ai commi 2 e 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione.

Qualora, dunque, i benefit rispondano a finalità retributive il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione.

 

La circolare n. 28/2016 definisce welfare aziendale le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente.

Come, poi, ribadito nella risoluzione n. 55/2020, occorre che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.

 

Nel caso di specie, la società istante intende erogare alle lavoratrici madri che alla fine del periodo di astensione obbligatoria usufruiscono del periodo di maternità facoltativa o congedo parentale, un importo, sotto forma di welfare aziendale, corrispondente alla differenza tra il 100% della retribuzione lorda e l’indennità di maternità o congedo parentale, per un periodo di tre mesi.

Al riguardo, sulla base della circostanza che l’attribuzione del welfare aziendale in base allo status di maternità non appare idonea ad individuare una categoria di dipendenti, l’Agenzia delle entrate ritiene che le somme in oggetto debbano assumere rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, in quanto, rappresentando un’erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile, rispondono a finalità retributive.

Approvati i Modelli 730 da presentare nel 2024

L’Agenzia delle entrate ha approvato i Modelli 730, le relative istruzioni nonché la bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’IRPEF, da presentare nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 28 febbraio 2024, n. 68472).

Con il nuovo provvedimento n. 68472/2024 delle Entrate, sono stati approvati i seguenti modelli:

  • 730/2024, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2024, per i redditi prodotti nell’anno 2023;

  • 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;

  • 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;

  • 730-3, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l’assistenza fiscale prestata;

  • 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;

  • bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

Con riferimento alle recenti disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024, nel nuovo Modello 730/2024 è stata introdotta la gestione dell’IVIE, dell’IVAFE e dell’imposta sostitutiva sulle cripto-attività nel nuovo quadro W, che consente anche di assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziare all’estero.

Oltre a ciò, nel quadro L sono stati inseriti appositi righi riguardanti la rivalutazione dei terreni e la tassazione sostituiva dei redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.

L’Agenzia delle entrate ha, inoltre, ricordato che con il comma 2 dell’articolo 2 del predetto decreto è stata estesa ai soggetti con un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la possibilità di chiedere direttamente all’Agenzia il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il Modello di pagamento F24 entro i termini ordinari (30 giugno).

 

Con il provvedimento n. 68472/2024, infine, sono state disciplinate la modalità di indicazione degli importi e la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e ne è stata autorizzata la stampa, con le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Conversione Milleproroghe: le principali proroghe fiscali

Entra in vigore oggi 29 febbraio 2024 la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione con modificazioni del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Di seguito una sintesi delle principali proroghe fiscali.

L’articolo 3, comma 3, proroga, anche per il 2024, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

 

L’articolo 3, al comma 4-bis, proroga al 31 dicembre 2024 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla Legge di bilancio 2018 disponendo, conseguentemente, uno stanziamento a copertura della misura per l’anno 2025.

 

L’articolo 3, comma 12-ter, amplia la facoltà di cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico e i contributi regionali (o delle province autonome di Trento e Bolzano) ai casi di contributi erogati negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, in luogo dei soli anni 2023 e 2024 previsti dal testo vigente.

 

Sempre all’articolo 3, il comma 12-sexies, proroga al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’IVA (applicabili anche agli enti del Terzo settore) recate dal D. L. n. 146/2021 in materia fiscale.

 

Il comma 12-undecies, poi, estende la possibilità di usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale (disciplinato dalla Legge di bilancio 2023) alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. L’importo dovuto è rateizzabile con l’applicazione di interessi nella misura del 2% annuo.

 

L’articolo 3, comma 12-duodecies estende l’applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali tenute entro il 30 aprile 2024.

 

L’articolo 3 al comma 12-terdecies estende il termine per avvalersi dell’agevolazione prevista per l’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore dell’ISEE non superiore a 40.000, stabilendo che tale misura si applica anche nel caso che il contratto preliminare registrato di acquisto sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024. Il comma 12-quaterdecies riconosce, inoltre, un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto dal comma 12-terdecies.

 

L’articolo 3-bis, al comma 1, differisce al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della c.d. rottamazione-quater.

 

L’articolo 4, comma 8-quater, dispone per il 2024 l’incremento di 2 milioni delle risorse previste per il c.d. “bonus psicologo“, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati.

 

All’articolo 11, comma 5-ter, è disposta la proroga al 31 dicembre 2024 della norma che consente all’imprenditore di sostituire le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi con proprie autodichiarazioni attestanti la presentazione della richiesta agli enti deputati al rilascio (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL) almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi.

 

L’articolo 13, comma 3-bis, infine, proroga agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali introducendo alcune limitazioni allo stesso. In particolare, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

  • fino a 10.000 euro per lo 0%;

  • oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, al 50%;

  • oltre 15.000 euro, al 100%.

Pubblicata in Gazzetta la Legge di conversione del D.L. sulle agevolazioni fiscali in edilizia

La Legge 22 febbraio 2024, n. 17, di conversione del D.L. n. 212/2023, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2024, n. 48.

In sede di conversione del Decreto n. 212/2023, la Legge n. 17/2024 ha confermato integralmente le disposizioni previste:

  • all’articolo 1 in materia di bonus nel settore dell’edilizia;

  • all’articolo 2 sull’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;

  • all’articolo 3 per la revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il dettaglio, l’articolo 1, al comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non siano oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorchè tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 D.L. n. 34/2020.

Al successivo comma 2 è previsto un contributo in favore dei soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%. 

 

L’articolo 2 del D.L. n. 212/2023 stabilisce, poi, che le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del D.L. n. 11/2023 si applichino esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata entrata in vigore del decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Inoltre i contribuenti che usufruiscono dei benefici fiscali, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, sono obbligati a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

 

L’articolo 3, infine, modifica la disciplina sulle detrazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio. Nello specifico, il rinnovato comma 1 del suddetto articolo 119-ter prevede che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti venga riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025 per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Infine, tra le disposizioni di cui all’articolo 3 del D.L. n. 212/2023, sono ricomprese anche modifiche all’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 11/2023, relativamente alle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito per le spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine d’interesse

L’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni operative in merito all’imposta straordinaria per le banche – introdotta dal c.d. Decreto Asset – calcolata sull’incremento del margine di interesse, soffermandosi, tra l’altro, sull’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta, sulla determinazione della base imponibile, sulla soglia relativa all’ammontare massimo dell’imposta e sulle modalità e i termini per il versamento della stessa (Agenzia delle entrate, circolare 23 febbraio 2024, n. 4/E).

L’articolo 26, D.L. n. 104/2023 (c.d. “decreto Asset”), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2023, ha introdotto – a seguito dell’andamento dell’economia e, in particolare, dei tassi di interesse che hanno sensibilmente inciso sul debito contratto dalle imprese e dalle famiglie – un’imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine d’interesse.
Il comma 7, in particolare, prevede che le maggiori entrate derivanti da tale imposta affluiscano a un apposito capitolo del bilancio dello Stato, per essere indirizzate al finanziamento del fondo di garanzia per la prima casa, al finanziamento del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

 

L’imposta, ai sensi del comma 2, è determinata applicando un’aliquota pari al 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine riferito all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Alla luce del dato testuale, nonché della ratio desumibile dalla suddetta relazione, si ritiene, dunque, che, per determinare la base imponibile del tributo in commento, occorre considerare il margine d’interesse nella sua interezza, così come risultante dalla voce 30 del conto economico, senza apportare aggiustamenti o rettifiche. Diversamente, qualora si fosse voluto escludere determinati componenti dalla base imponibile dell’imposta straordinaria in argomento, ciò sarebbe stato opportunamente disposto con norme di maggior dettaglio.

Come previsto dalla circolare della Banca d’Italia n. 262/2005, il margine d’interesse di cui alla voce 30 del conto economico si ottiene dalla somma algebrica della voce 10 “Interessi attivi e proventi assimilati” e della voce 20 “Interessi passivi e oneri assimilati”. La base imponibile, pertanto, risulta pari alla differenza, se positiva, tra la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2023) e la voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il bilancio di riferimento è quello chiuso al 31 dicembre 2021) aumentata del 10%. Su tale risultato si applica l’aliquota in misura pari al 40%. Qualora, quindi, l’incremento del margine d’interesse (voce 30) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 rispetto a quello relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 sia inferiore al 10% di quest’ultimo, non emerge alcuna base imponibile assoggettabile all’imposta straordinaria.

Per consentire il corretto versamento dell’imposta straordinaria, l’importo determinato come sopra deve essere raffrontato con un ultimo parametro. Ai fini del calcolo dell’importo effettivamente dovuto, il comma 3 stabilisce, infatti, che l’«ammontare dell’imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023».

Per effetto di tale previsione, per i soggetti residenti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, l’imposta è dovuta per un ammontare pari al minor valore tra l’importo “teorico” dell’imposta  e lo 0,26% dell’ammontare dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022. Nel caso di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare occorre, invece, fare riferimento al valore rilevato alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso alla data del 1° gennaio 2023.

Nel caso di stabili organizzazioni di soggetti non residenti, si ritiene che tale riscontro debba essere effettuato considerando lo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio riferito agli elementi della medesima stabile organizzazione che soddisfano i criteri previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 92 del CRR, sempre con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Tenuto conto che non sussiste, in linea generale, un obbligo d’informativa – relativo all’importo complessivo dell’esposizione al rischio – esclusivamente su base individuale, i soggetti passivi dell’imposta straordinaria sono tenuti, in ogni caso, a fornire in dichiarazione (i.e. modello Redditi società di capitali 2024, anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare), la predetta informazione su base individuale; la relativa documentazione, sia contabile sia extracontabile, necessaria alla ricostruzione di tale parametro, dovrà essere conservata ai fini di eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

L’imposta straordinaria deve essere versata entro il 30 giugno 2024 (1° luglio poiché il 30 giugno è un giorno festivo) per i soggetti il cui esercizio coincide con l’anno solare e la cui approvazione del bilancio avviene entro centoventi giorni (i.e. quattro mesi) dalla chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’articolo 2364, comma 2, del codice civile.

Il comma 4, al secondo periodo, diversamente, per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il termine per il versamento decorre non più dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, bensì dalla data di approvazione del bilancio. Per effetto di tale previsione, i soggetti, il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, qualora si avvalgano del maggior termine (pari a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio) normativamente previsto per l’approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 2364 del codice civile, devono effettuare il pagamento dell’imposta straordinaria, al massimo, entro il 31 luglio 2024.

 

Caso particolare è quello dei soggetti passivi di nuova costituzione, che abbiano iniziato l’attività bancaria nel corso del triennio di osservazione previsto (anni 2021-2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) e che non siano aventi causa di operazioni straordinarie aventi ad oggetto rami d’attività bancaria preesistenti. Per i soggetti che abbiano iniziato l’attività durante l’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (anno 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) il margine d’interesse da prendere in considerazione, al fine di confrontare dati omogenei, debba essere ragguagliato ad anno. Devono, invece, ritenersi esclusi dall’applicazione dell’imposta straordinaria i soggetti che abbiano iniziato l’attività durante l’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (anno 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) o in quello ancora precedente (anno 2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), attesa l’impossibilità di determinare il margine d’interesse relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (anno 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

In relazione alle banche che hanno iniziato l’attività durante l’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 (anno 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) non sussiste, inoltre, il termine di confronto rappresentato dall’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, atteso che quest’ultimo è relativo alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (anno 2022 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

 

Comunicazioni su interventi condominiali e opzioni bonus edilizi: prorogate entrambe le scadenze

È stata disposta la proroga per le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e per la comunicazione delle opzioni dei bonus edilizi (Agenzia delle entrate, provvedimenti 21 febbraio 2024, nn. 53174 e 53159).

In riferimento al termine di trasmissione delle spese relative agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati sulle parti comuni condominiali, individuato nel 16 marzo dell’anno successivo all’anno d’imposta di riferimento, è stata prevista una proroga al 4 aprile 2024, per le sole spese riferite all’anno 2023, per consentire agli amministratori di condominio un congruo lasso di tempo per effettuare la trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate.

Tale proroga non ha conseguenze sul calendario della campagna dichiarativa 2024.

Inoltre, al fine di semplificare gli adempimenti per gli amministratori di condominio, è stato previsto anche l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

 

Con lo stesso provvedimento n. 53174/2024 sono state anche modificate le specifiche tecniche riguardanti tali comunicazioni, implementandole con ulteriori informazioni al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte agli articoli 119 e 119-ter del Decreto Rilancio e dal Decreto Aiuti Quater.

Nello specifico, con riferimento agli interventi per cui si può usufruire del Superbonus è stato inserito un ulteriore codice per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute, potendo il contribuente usufruire dal 2023 di una detrazione del 90% e, in via residuale al verificarsi di particolari condizioni, potendo continuare a usufruire della detrazione pari al 110%. È stato, inoltre, rimosso quanto riferito al “bonus facciate”, in quanto la detrazione non è stata prorogata.

 

Con il provvedimento n. 53159/2024 è stata disposta, invece, la proroga per la comunicazione delle opzioni dei bonus edilizi. In particolare, è stato fatto slittare al 4 aprile 2024 il termine, ordinariamente fissato al 16 marzo, entro il quale i contribuenti o i loro intermediari devono comunicare all’Agenzia l’opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

D.Lgs. su accertamento tributario e concordato preventivo biennale in attuazione della Riforma fiscale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024, n. 43, il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, in attuazione della riforma fiscale, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.

Il nuovo Decreto, entrato in vigore dal 22 febbraio 2024, consta di 41 articoli suddivisi in tre titoli ed è così suddiviso:

  • Titolo I “Disposizioni in materia di accertamento tributario“;

  • Titolo II “Disciplina del concordato preventivo biennale”;

  • Titolo III “Disposizioni finali”.

L’articolo 1 interviene sul D.Lgs. n. 218/1997 prevedendo che l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonchè il recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possano essere definiti con adesione del contribuente.

Inoltre, al suddetto D.Lgs. n. 218/1997 viene aggiunto il comma 2-bis, nel quale si specifica che lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.

L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo del contraddittorio preventivo.

 

L’adesione, di cui all’articolo 1, comma 1:

– può avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione;

– deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all’organo che lo ha redatto.

 

I termini per l’accertamento sono in ogni caso sospesi fino alla comunicazione dell’adesione del contribuente e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione.

 

L’articolo 6 del D.Lgs. n. 12/2024, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, introduce la possibilità per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, di accedere a un concordato preventivo biennale a determinate condizioni e secondo modalità prestabilite.

All’articolo 7 ne viene, poi, definito l’ambito di applicazione, specificando che per l’applicazione del concordato preventivo biennale, l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, per il solo periodo di imposta 2024, l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

 

La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Il contribuente potrà, dunque, aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto dall’articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001. 

 

L’articolo 10 indica i requisiti per l’accesso al concordato preventivo biennale per i soggetti cui si applicano gli Indici sintetici di affidabilità
fiscale.
Per accedere alla proposta di concordato, i soggetti ISA con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:
– devono ottenere un punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8;
– non devono avere debiti tributari ovvero, hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

 

Ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 12/2024, non è possibile accedere alla proposta di concordato in presenza di anche una delle seguenti condizioni:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;

  • condanna per dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall’articolo 2621 c.c., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

L’articolo 12 individua, poi, gli effetti dell’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale.
Tale accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato, infatti, impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.

All’articolo 21 vengono individuate le condizioni alle quali il concordato, al di fuori della decorrenza del termine biennale di naturale efficacia, cessa di avere
efficacia.

Mentre, all’articolo 22 vengono individuate le condizioni alle quali il concordato decade, comportando la decadenza dai benefici per entrambi i periodi di imposta della sua durata.

 

L’articolo 23 riconosce anche ai contribuenti rientranti nel regime forfetario la possibilità di accedere al concordato preventivo biennale, secondo le modalità introdotte nel Capo III. 

L’articolo 24 stabilisce che non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. Non possono, altresì, accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 13/2024 o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all’articolo 11.

Come per i soggetti ISA, anche per i forfettari all’articolo 25 vengono descritti alcuni effetti derivanti dall’accettazione della proposta della proposta di concordato.

Inoltre, come specificato dall’articolo 26, nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.

Infine, decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 24, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire.

Trasporto di persone con canoa, kayak o raft: il trattamento ai fini IVA

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito al corretto trattamento IVA dell’attività di trasporto lacustre o fluviale di persone a mezzo di canoa, kayak o raft per finalità turistico/ricreative (Agenzia delle entrate, risposta 21 febbraio 2024, n. 46).

In merito al regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua, l’Agenzia delle entrate ha già fornito chiarimenti con la risoluzione n. 8/E/2021.

 

Ai sensi dell’articolo 36bis del D.L. n. 50/2022 viene riconosciuto un trattamento agevolato IVA, in termini di esenzione o di aliquota IVA ridotta, alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e alle prestazioni ad esso accessorie.

 

Ai sensi dell’articolo 1678 c.c. col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

Ne consegue che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si configura un trasporto quando un soggetto trasferisce persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali e con l’assunzione a suo carico del rischio del trasporto e della direzione tecnica dello stesso.

 

Nella fattispecie oggetto d’interpello, la Società allega solo il contratto relativo al servizio di trasporto di persone in canoa o kayak.

La natura di tale prestazione all’Agenzia delle entrate appare diversa da quella di mero trasporto di persone.

Dal contratto, infatti, l’Agenzia desume come si tratti, in realtà, di un contratto di appalto.

In particolare, la prestazione prevista da contratto a carico della società appare ben diversa da quella di ”mero trasporto di persone” ed emerge come l’interesse e la finalità prevalente del committente sia di vivere un’esperienza naturalistico-escursionistica.

La canoa, il kayak e il raft, peraltro, costituiscono particolari tipi di imbarcazioni che per la loro struttura prevedono una partecipazione attiva del cliente che guida o contribuisce alla guida del mezzo e pertanto non è semplicemente trasportato su acqua, ma vive una vera e propria esperienza escursionistica a carattere sportivo/turistico.

In base a questi presupposti, l’Agenzia ritiene che le varie tipologie di prestazioni rese dall’istante debbano essere escluse dal trattamento agevolato ai fini IVA con conseguente applicazione dell’aliquota IVA ordinaria.

Esenzione imposta di bollo sulle fatture emesse in relazione a esportazioni di merci

L’Agenzia delle entrate ritiene che l’esenzione dall’imposta di bollo possa trovare applicazione in relazione alle fatture emesse per la fornitura di carburanti nei confronti di unità navali militari (Agenzia delle entrate, risposta 19 febbraio 2024, n. 45).

L’articolo 1 del D.P.R. n. 642/1972 dispone che sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa.

Tale trattamento tributario è derogato in relazione ad alcune tipologie di atti e documenti indicati nella tabella B annessa al D.P.R. n. 642/1972.

L’articolo 6 della predetta tabella contempla le fatture e altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA.

Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’IVA, l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, che, pertanto, risultano esenti dal bollo (c.d. ”principio di alternatività IVA/bollo”).

 

L’articolo 15 della medesima tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 prevede una specifica esenzione dall’imposta di bollo per le fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all’esportazione e all’importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all’esportazione.

Al riguardo, la risoluzione n. 415755/1973 ha già avuto modo di confermare la permanenza dell’esenzione dal bollo, stabilita dal suddetto articolo 15, per le fatture relative all’esportazione di merci. Tale esenzione si applica anche alle fatture relative a cessioni di merci destinate dall’acquirente all’esportazione.

Anche la successiva risoluzione del 4 ottobre 1984, n. 311654, ha chiarito che sono esenti dall’imposta di bollo le fatture emesse senza bolletta di esportazione, qualora le relative forniture possano essere ritenute inerenti alla realizzazione dell’esportazione di merci.

In conclusione, per il caso di specie, l’Agenzia ritiene che l’esenzione dall’imposta di bollo, di cui all’articolo 15 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, possa trovare applicazione in relazione alle fatture emesse per la fornitura di carburanti nei confronti di unità navali militari.