CASSA EDILE BRESCIA: nuovi contributi da gennaio 2022



La Cassa Edile della Provincia di Brescia pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022


Tabella delle contribuzioni in Cassa Edile Brescia a partire dall’1/1/2022































































 

A CARICO DITTA

A CARICO OPERAI

TOTALE

Cassa edile 1,875% 0,375 2,25%
Fondo Mutualizzazione Prevedi 0,05% 0,05%
A.P.E. 4,43% 4,43%
Fondo Sanitario Nazionale 0,60% 0,60%
Fondo Prepensionamento 0,20% 0,20%
Fondo Incentivo all’Occupazione 0,10% 0,10%
Quote Adesione Territoriali 0,876% 0,876% 1,752%
Quote Adesione Nazionali 0,222% 0,222% 0,444%
Contributo fornitura Vestiario 0,20% 0,20%
ESEB – Formazione professionale 0,750%
ESEB – Sicurezza sui cantieri 0,270%
Fondo per la Sicurezza 0,070%

Aumento contribuzione e scadenza del versamento al Fondo Sanilog



Scade, il 16 maggio prossimo, il termine per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro dovuto dall’1/1/2022 al Fondo Sanilog a favore dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione


In base a quanto previsto nel rinnovo del CCNL, ricordano che dal 1/1/2022 è entrato in vigore l’aumento della contribuzione aziendale destinata a Sanilog pari a 2,5 euro mensili per dipendente, grazie al quale è stato possibile migliorare il piano sanitario per i dipendenti.
La contribuzione mensile a Sanilog conseguentemente passa da 10 a 12,50 euro per 12 mensilità.
Il suddetto aumento contrattuale a favore di Sanilog comporta un’integrazione di versamento obbligatoria pari a 15 euro per dipendente, sulla contribuzione già versata del primo semestre 2022 e un aggiornamento a 75 euro per dipendente della contribuzione semestrale dovuta a partire dal secondo semestre 2022.
Entrambi i versamenti, complessivamente pari a 90 euro per dipendente, dovranno essere corrisposti entro il 16 maggio p.v. contestualmente alla scadenza del versamento del 2 semestre 2022.
Il versamento dovrà avvenire, come di consueto, tramite il modello F24 utilizzando due righi separati della sezione INPS.


INTEGRAZIONE PRIMO SEMESTRE 2022 – SEZIONE INPS









CODICE SEDE

CAUSALE


CONTRIBUTO

MATRICOLA

PERIODO


COMPETENZA

IMPORTO

Indicare il codice di 4

cifre della sede


territorialmente


competente

FSL1 Indicare la

matricola INPS


dell’azienda

DAL

Indicare 10/2021


AL non valorizzare

Occorrerà integrare la

contribuzione del 1 semestre 2022


con ulteriori 15 euro (2,5 euro per i


6 mesi di competenza) per ciascun


dipendente presente nella distinta


semestrale.


 


CONTRIBUZIONE SECONDO SEMESTRE 2022 (e semestri successivi) – SEZIONE INPS









CODICE SEDE

CAUSALE


CONTRIBUTO

MATRICOLA

PERIODO


COMPETENZA

IMPORTO

Indicare il codice di 4

cifre della sede


territorialmente


competente

FSL1 Indicare la

matricola INPS


dell’azienda

DAL

Indicare 04/2022


AL non valorizzare

Occorrerà effettuare un

versamento di €75, per ogni


dipendente, non in prova a tempo


indeterminato compreso


l’apprendista, in forza alla data del


30 aprile 2022.


L’integrazione contributiva di 15 euro per il 1° semestre 2022 – fiduciariamente anticipata dal Fondo per permettere ai dipendenti di godere dal 1 gennaio delle prestazioni del nuovo piano sanitario – è condizione imprescindibile per il rinnovo della copertura del 2° semestre 2022; in caso di omissioni/difformità contributive sulle suddette integrazioni, saranno prioritariamente utilizzati come compensazione i contributi versati per il 2° semestre 2022 o eventuali versamenti in eccesso residuati dai precedenti semestri.

Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: aspetti contributivi


L’Inps, con il messaggio 09 febbraio 2022, n. 637, ha fornito ulteriori indicazioni riguardo alla ricaduta sugli aspetti di natura contributiva della riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro prevista dalla Legge di Bilancio 2022.

L’art. 1, commi da 191 a 220, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), ha riformato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015, sulla base di un principio di protezione sociale universale, c.d. universalismo differenziato, volto ad assicurare una più adeguata protezione a tutti i lavoratori, cui concorrono tutti i datori di lavoro.

Contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio

A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali di cui al Titolo I e al Titolo II del D.Lgs n. 148/2015 tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di apprendistato di alta specializzazione e ricerca, nonché i lavoratori a domicilio.
Come novellato dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2022, per gli apprendisti, l’art. 2 del D.Lgs n. 148/2015:
– non limita più l’accesso alle integrazioni salariali straordinarie alla sola causale di intervento per crisi aziendale;
– non prevede più l’ulteriore limitazione per cui, se l’azienda rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.


Pertanto, dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio.
Non risultano invece novellate le disposizioni concernenti i dirigenti, i quali restano esclusi dal campo di applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I (art. 1, co. 1, D.Lgs n. 148/2015).
In relazione ai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II, il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni e dei connessi obblighi contributivi unicamente se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi dei Fondi medesimi.

CIGO e CIGS

La novella normativa non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi, che rimangono regolamentati dagli artt. 10 e 13, D.Lgs n. 148/2015.
La Legge di Bilancio 2022 ha invece modificato l’art. 20, D.Lgs. n. 148/2015, stabilendo che oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.

Misura della contribuzione ordinaria

La legge di Bilancio 2022 ha confermato l’aliquota contributiva già prevista dall’art. 23, D.Lgs. n. 148/2015 e pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.


L’art. 1, co. 220, della Legge di Bilancio 2022 dispone che l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS (0,90%), per il solo anno 2022, è ridotta dello 0,63% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti Ne consegue che per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo (0,90 – 0,63).

Fondo di integrazione salariale (FIS)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 10, D.Lgs. n. 148/2015, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Inoltre, dalla medesima data, è previsto che il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80%.
Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
L’art. 1, co. 219, L. n. 234/2021 dispone, per l’anno 2022, la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.
Nel dettaglio, per effetto della riduzione prevista, la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, per il solo anno 2022, è articolata come segue:
– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 – 0,35);
– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,25);
– per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,11);
– per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 – 0,56).

Contributo addizionale

Sia per la CIGO che per la CIGS è confermata la contribuzione addizionale nella misura già prevista dall’art. 5, D.lgs n. 148/2015.
Anche la misura della contribuzione addizionale connessa all’utilizzo delle prestazioni del FIS, non viene modificata dal nuovo impianto introdotto dalla L. n. 234/2021.
La stessa, infatti, rimane confermata nella misura del 4% delle retribuzioni perse.
Si evidenzia, tuttavia, che a decorrere dal 1° gennaio 2025, la predetta aliquota del contributo addizionale venga ridotta in misura pari al 40% a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Pertanto, a fare data dal 1° gennaio 2025 il contributo addizionale per i suddetti datori di lavoro sarà pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).

Fondi di solidarietà bilaterali

L’art. 26, D.Lgs n. 148/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie di cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo. L’istituzione di detti Fondi di solidarietà bilaterali è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
Analogamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.
Conseguentemente, i Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. n. 148/2015, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovranno adeguarsi alle predette nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022.
In caso di mancato adeguamento, i relativi datori di lavoro, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del FIS, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Lavoratori della pesca

L’art. 1, co. 217, della legge di Bilancio 2022 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.
Tali trattamenti possono essere riconosciuti solo per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell’attività di pesca.


In mancanza di espressa disposizione, la contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale in argomento è quella dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

LAZIO: Protocollo “Lavoro e sviluppo nel turismo”


 


Siglato l’1/2/2022, tra la Regione Lazio e la UNINDUSTRIA, la FEDERALBERGHI, la CONFCOMMERCIO, la CONFESERCENTI, la CNA e la FILCAMS-CGIL, la FISACAT-CISL, la UILTUCS, la CGIL Roma e Lazio, la CISL Lazio, la UIL Roma e Lazio, il protocollo d’intesa “Lavoro e sviluppo nel turismo”.

Il presente Protocollo ha ad oggetto la realizzazione di un Piano di Interventi per la promozione e valorizzazione della qualità del lavoro nel settore turistico della regione Lazio.
Il Piano di intervento si pone l’obiettivo di costruire strumenti in favore dei lavoratori e delle aziende del settore del turismo attraverso l’introduzione di misure di sostegno volte a favorire un lavoro stabile, regolare, di qualità e una crescita sostenibile.
In questo contesto, la Regione Lazio promuove il coinvolgimento dei soggetti attivi per la definizione e realizzazione del piano d’intervento. L’Assessorato al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione e l’Assessora al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali riconosciute e maggiormente rappresentative, nonché con la collaborazione degli organi Ispettivi, procede alla definizione di strumenti e misure per favorire un lavoro di qualità nel settore turistico.
Nell’ambito della governance dell’intervento viene istituito un Gruppo di Coordinamento composto dalla Regione Lazio e dalle Organizzazioni sindacali e datoriali al fine di favorire il raccordo fra tutti gli attori coinvolti.
Al gruppo di coordinamento è demandato il compito di realizzare le seguenti attività:
– coinvolgimento, in base alla fase di attuazione dell’intervento, di ulteriori soggetti che per competenza, potranno contribuire alla riuscita dell’intervento;
– individuazione delle risorse da attivare per le misure e condivisione delle modalità di attivazione;
– definizione e condivisione dei dettagli del piano di intervento;
– rilevazione di eventuali criticità e tempestiva adozione di misure correttive in corso d’opera;
– coordinamento e monitoraggio dell’intervento.
Al fine di valorizzare la qualità del lavoro nel settore del turismo della regione Lazio, le Parti condividono l’opportunità di agire prioritariamente in relazione alle seguenti misure di intervento:
1) Ruolo CPI per facilitare l’incontro tra domanda e offerta anche con l’individuazione di forme di integrazione tra i Servizi pubblici del lavoro e gli Sportelli gestiti dall’Ente Bilaterale di riferimento.
2) Formazione e riqualificazione delle lavoratrici e dei lavoratori inseriti in percorsi di politica attiva del lavoro sperimentando la misura inserita nel Patto Politiche Attive del Lavoro “Reddito del cittadino in formazione” uno strumento per garantire a chi è impegnato in un percorso formativo, un sostegno economico per il tempo dedicato alla riqualificazione e all’aggiornamento professionale, misure queste da attuare anche per il tramite dell’Ente Bilaterale di riferimento.
3) Contrasto al dumping contrattuale attraverso la promozione dei contratti leader al settore del turismo sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in tutti i segmenti di attività riconducibili al settore turistico ricettivo, anche attraverso la previsione di premialità specifiche e condizioni di accesso alle misure di sostegno finanziate dalla Regione Lazio.
4) Mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la messa in atto di tutte le azioni utili allo scopo, anche attraverso clausole di salvaguardia previo accordo tra le parti o incentivi alle aziende che non procedono a licenziamenti nel settore e che scelgono di mantenere la gestione diretta di tutti i propri servizi.
5) Campagna di informazione e promozione delle iniziative a sostegno del settore e delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.

Ulteriori istruzioni sull’assegno unico e universale


10 febb 2022 Dal 1° marzo 2022, è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’ISEE. L’assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda.

L’assegno è erogato dall’Inps a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa. Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età.
Il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.
Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto in presenza di una delle seguenti condizioni, che devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale.
Il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio che rispetti le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” del 25 maggio 2017, adottate nell’ambito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.
In caso di disabilità del figlio a carico, si chiarisce che non sono previsti limiti d’età e che la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni previste dalla normativa in parola.


Il richiedente l’assegno unico e universale, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno.


Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Per ciascun figlio minorenne con disabilità come definita ai fini ISEE, gli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 del citato articolo 4, sono incrementati di una somma pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
Per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), è prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 in commento pari a 80 euro mensili.
Per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Rilevano ai fini della maggiorazione in discorso i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa che devono essere posseduti al momento della domanda.


È previsto il riconoscimento di una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a 100 euro mensili per nucleo. Infine, è prevista una clausola di indicizzazione in base alla quale gli importi dell’assegno, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.


La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo ed è inoltrata attraverso i seguenti canali:
– portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, la domanda può essere presentata da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato.
In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:
– conto corrente bancario;
– conto corrente postale;
– carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
– libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
c) accredito sulla carta per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.
L’importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.


Edilizia Industria Genova: E.V.R. anno 2022



La Cassa Edile Genovese comunica gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione da corrispondere nel periodo 1/1/2022 – 31/12/2022 secondo le disposizioni contenute nel CIPL 13/12/2021 per i dipendenti delle imprese edili industriali della provincia di Genova


A seguito della verifica effettuata sui quattro indicatori previsti dal CIPL 13/12/2021 per le Imprese Edili Ance della provincia di Genova, ai fini della erogabilità dell’EVR, le Parti territoriali hanno determinato i seguenti importi da erogare nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2022 e pubblicati dalla Cassa Edile Genovese.


VALORI E.V.R. dall’1/1/2022 al 31/12/2022




















































Livello

Minimi

 

Valori mensili EVR impiegati

Valori orari EVR operai

30%

VII 1.630,71 2,50% 40,76775   12,23
VI 1.467,63 2,50% 36,69075   11,01
V 1.223,02 2,50% 30,5755   9,17
IV 1.141,51 2,50% 28,53775 0,16 8,56
III 1.059,96 2,50% 26,499 0,15 7,95
III 953,97 2,50% 23,84925 0,14 7,15
I 815,36 2,50% 20,384 0,12 6,12

Possibili patologie che possono eseguire il lavoro agile

Il Ministero della salute ha individuato le patologie per consentire ai lavoratori fragili di svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile fino al 28/2/2022

Sono individuate le seguenti patologie e condizioni, la cui esistenza deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore, alle quali è concesso di svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile fino al 28/2/2022:
a) indipendentemente dallo stato vaccinale
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
– trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
– trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
– attesa di trapianto d’organo;
– terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
– patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
– immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
– immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
– dialisi e insufficienza renale cronica grave;
– pregressa splenectomia;
– sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).
a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
– cardiopatia ischemica;
– fibrillazione atriale;
– scompenso cardiaco;
– ictus;
– diabete mellito;
– bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
– epatite cronica;
– obesità.
b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
– età >60 anni;
– condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.


INAIL – Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022: domanda e modulo



L’INAIL con comunicato del 8 febbraio 2022, informa che Riduzione del tasso di prevenzione per il 2022, potrà essere richiesta entro il 28 febbraio e che è disponibile sul sito dell’Istituto il modulo aggiornato, che semplifica la documentazione di prova a carico del datore di lavoro sugli interventi migliorativi effettuati in azienda


Compilazione moduli
C’è tempo fino al 28 febbraio per presentare all’Inail la domanda per richiedere la riduzione del tasso medio per prevenzione relativa al 2022, accordata alle imprese che abbiano realizzato nel 2021 interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza in aggiunta a quelli previsti per legge. Il modulo di richiesta, denominato OT23 2022, è disponibile online sul sito dell’Istituto e presenta alcune novità.

Eliminate le dichiarazioni del datore di lavoro della sezione E.
In particolare, l’aggiornamento riguarda la documentazione probante relativa agli interventi di questa sezione, con la soppressione delle dichiarazioni del datore di lavoro in merito all’adozione dell’intervento in tutti i luoghi di lavoro, ritenute ininfluenti. La realizzazione degli interventi potrà risultare certificata dagli altri documenti indicati nel modello OT23.

Ambiti entro i quali possono realizzarsi gli interventi migliorativi.
I miglioramenti considerati validi sono descritti analiticamente nelle sezioni del modulo.

Chi può presentare domanda.
Possono inoltrare la domanda di riduzione del tasso le aziende che abbiano i requisiti per il rilascio della regolarità contributiva e assicurativa, in regola con le disposizioni di legge in tema di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro.

Inoltro solo per via telematica.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail. Oltre al modello, sul sito sono disponibili anche le istruzioni d’uso e un elenco di faq. Contestualmente, vanno presentati i documenti che accertino gli interventi migliorativi effettuati. Entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, l’Inail comunica all’azienda che ha richiesto lo sconto il provvedimento adottato.



La riduzione viene applicata dall’impresa stessa.
La riduzione viene concessa soltanto dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo quanto precisato nella circolare Inail 61/2015. Essa può operare soltanto per l’anno nel quale è stata presentata la domanda e viene applicata dall’azienda stessa all’atto di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno.

Nel primo biennio di attività della Pat
Anche per le Pat di nuova costituzione le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, possono ottenere la riduzione per prevenzione. La riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.

Dopo il primo biennio di attività della Pat
Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività della Pat, la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della Pat, calcolati secondo le modalità previste dall’art. 20 Mat, come segue:















Lavoratori-anno del triennio della Pat

Riduzione

fino a 10 28%
da 10,01 a 50 18%
da 50,01 a 200 10%
oltre 200 5%

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: chiarimenti


Con il Messaggio n. 606 del 9 febbraio 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in ordine ad alcune criticità emerse nella presentazione delle domande di trattamenti di integrazione salariale con decorrenza 1° gennaio 2022.

Con la Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 l’Inps ha illustrato le novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni-ter, e sono stati indicati i termini per la trasmissione delle domande riferite ai trattamenti di integrazione salariale con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Al fine di consentire ai datori di lavoro di adeguarsi alle novità introdotte in materia, nella suddetta Circolare l’Inps ha precisato che le istanze di cassa integrazione ordinaria, di assegno di integrazione salariale e di cassa integrazione salariale operai agricoli, riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 1° febbraio 2022 (data di pubblicazione della Circolare), possono essere utilmente inviate entro il 16 febbraio 2022 (quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della Circolare), fermo restando il termine del 28 febbraio 2022 per la trasmissione delle domande relative a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa connesse ad eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel corso del mese di gennaio 2022.
In proposito l’Inps interviene nuovamente, a seguito del rilascio della procedura “CIGWEB” per la trasmissione delle domande, e chiarisce che le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 possono essere utilmente inviate entro il 23 febbraio 2022 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del messaggio n. 606/2022).


Per quanto riguarda gli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale l’Inps ha chiarito che non è necessario dare prova delle comunicazioni nei casi in cui le Organizzazioni sindacali attestino che la procedura sia stata correttamente espletata. Detta dichiarazione deve essere allegata in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti. In assenza, l’Inps territorialmente competente richiederà l’integrazione della domanda attivando il supplemento istruttorio.

Firmato l’adeguamento economico del CCNL Guardie ai Fuochi



Sottoscritto l’ accordo di rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2021/202


Le parti concordano che il CCNL Guardie ai Fuochi avrà una durata di 3  anni con decorrenza dal 1/1/2021 e scadenza al 31/12/2023
Viene riconosciuto un incremento mensile a regime pari, al 6° livello, ad € 75,00 lordi con le seguenti modalità: dall’1/18/2022 € 25,00, dall’1/1/2023 € 30,00, dall’ 1/7/2023 € 20,00. L’adeguamento riproporzionato dei minimi conglobati di tutti i lavoratori è quello riportato nella tabella allegata









































































Livello

Minimo Conglobato mensile al 31/12/2021

Aumento 1/1/2022

Minimo Conglobato mensile 1/1/2022

Aumento 1/1/2023

Minimo Conglobato mensile 1/1/2023

Aumento 1/7/2023

Minimo Conglobato mensile 1/7/2023

Totale aumenti a regime

1.880,17 36,86 1.917,03 44,23 1.961,26 29,49 1.990,75 110,58
1.742,13 34,15 1.776,28 40,99 1.817,27 27,32 1.844,59 102,46
1.541,87 30,23 1.572,10 36,27 1.608,37 24,18 1.632,55 90,68
1.405,91 27,56 1.433,47 33,08 1.466,55 22,05 1.488,60 82,69
1.338,47 26,24 1.364,71 31,49 1.396,20 20,99 1.417,19 78,72
1.275,19 25,00 1.300,19 30,00 1.330,19 20,00 1.350,19 75,00
1.206,69 23,66 1.230,35 28,39 1.258,74 18,93 1.277,66 70,97


A recupero del mancato incremento sui minimi conglobati per il periodo Gennaio 2021-Dicembre 2021, sarà erogata a tutti i lavoratori in servizio alla data del presente accordo una “indennità di garanzia salariale” pari ad euro 450,00 lordi con le seguenti modalità: euro 250,00 lordi con le competenze di gennaio 2022 ed euro 200,00 lordi con le competenze di maggio 2022. Tale indennità una tantum non concorre nel computo di nessun istituto contrattuale, sarà riproporzionata per quei lavoratori con contratto di lavoro part-time, calcolata in dodicesimi per gli assunti nel 2021 e liquidata in anticipo per i lavoratori che cesseranno il rapporto di lavoro prima di maggio 2022.
In riferimento ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera solo per parte dell’orario contrattuale retribuiti quindi solo per le ore effettivamente lavorate, la retribuzione mensile, dall’1/1/2022, non sarà inferiore a n. 19 turni mensili e dall’1/7/2023 non sarà inferiore a n. 20 turni mensili.