Programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero: risposte del Ministero del lavoro

Pubblicate sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alcune Faq riguardanti i programmi di formazione professionale e civico-linguistica all’estero destinati ai cittadini stranieri residenti in Paesi terzi e/o gli apolidi e gli stranieri rifugiati, presenti in Paesi Terzi di primo asilo o di transito (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 25 luglio 2023).

Secondo le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Cutro (D.L. n. 20/2023, come convertito dalla Legge n. 50/2023) in materia di flussi, potranno entrare nel nostro paese e soggiornare per lavoro subordinato, a fronte della richiesta nominativa presentata da un datore di lavoro – anche al di fuori delle quote del Decreto Flussi – cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

La domanda di visto di ingresso deve essere presentata entro 6 mesi dalla conclusione del corso di formazione, e deve essere corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.

 

I programmi sono finalizzati alla realizzazione di attività formative: i corsi professionali mirano a fornire ai partecipanti conoscenze specifiche per l’esercizio di una determinata professione o attività lavorativa, ivi incluse nozioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro; i corsi di formazione civico-linguistica forniscono ai partecipanti le competenze linguistiche e civiche necessarie per avviare un processo di integrazione nel contesto socio-culturale e lavorativo in Italia.

 

I programmi in questione devono riportare le seguenti informazioni:

 

– i profili professionali e i relativi settori d’impiego, sulla base di un’accurata analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro italiano;
– le modalità di selezione dei destinatari della formazione nel Paese di realizzazione del programma formativo;
– le modalità dettagliate delle attività di formazione professionale e civico-linguistica con la specificazione della durata e della data prevista di inizio, nonché delle modalità didattiche previste (lezione frontale, FAD, laboratori professionali,) e degli strumenti utilizzati;
– l’indicazione del soggetto attuatore, delle risorse umane coinvolte, delle risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento dell’attività, nonché la disponibilità di idonee sedi operative didattiche nel Paese di intervento;
– le modalità di coordinamento con Istituzioni e/o altri soggetti pubblici/privati locali;
– le fonti di finanziamento, a copertura del budget necessario allo svolgimento delle attività formative, nel rispetto del divieto di oneri in capo ai partecipanti;
– le modalità di realizzazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro in Italia ai fini dell’inserimento lavorativo dei destinatari formati;
– le modalità per la valutazione e il monitoraggio del percorso proposto.

 

E’ richiesto un contenuto essenziale, ovvero i programmi devono necessariamente prevedere:

 

a) la formazione linguistica per il raggiungimento almeno del livello A1 ed elementi di educazione civica, per l’acquisizione di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell’organizzazione e del funzionamento delle Istituzioni pubbliche e del contesto socio-culturale italiano;

 

b) la formazione professionale, che dovrà includere nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori, elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, lessico di settore e sessioni di orientamento al lavoro per il potenziamento delle competenze trasversali e il supporto alla ricerca attiva del lavoro.

 

Riguardo alle concrete modalità di svolgimento della formazione, la stessa potrà essere erogata con l’utilizzo combinato di metodologie didattiche differenti, tra le quali la formazione a distanza – FAD. È rimessa alla discrezionalità dei soggetti proponenti la facoltà di definire le percentuali di ricorso a questa modalità di erogazione della formazione che, ad ogni modo, non potrà essere esclusiva.

 

I soggetti proponenti devono inviare al Ministero il programma di formazione professionale e civico-linguistica affinché sia esaminato da una Commissione interministeriale di valutazione convocata periodicamente dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.

 

Tutte le eventuali variazioni, rispetto al programma approvato, andranno comunicate al Ministero a cui dovrà, inoltre, essere inviata una relazione conclusiva al termine del corso di formazione.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: al via il negoziato per il rinnovo

Le OO.SS. di settore richiedono l’aumento delle risorse e la valorizzazione delle nuove figure professionali

Nella giornata di giovedì 20 luglio 2023, si è svolto tra l’associazione datoriale Uneba e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Fpl-Uil e Uiltucs il confronto sul rinnovo del contratto per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza. 
Durante l’incontro, Uneba ha illustrato l’attuale situazione nazionale riguardante le sue strutture, evidenziando le difficoltà del settore sociosanitario. Ha altresì ribadito che il settore in questione non è sufficientemente finanziato, con diversità evidenti tra una regione e l’altra, comunicando l’intenzione di voler proseguire il confronto per giungere al rinnovo del contratto in oggetto ma, al contempo, tenendo a mente l’obiettivo di un contratto unico di settore.
Le OO.SS., dopo aver illustrato la piattaforma presentata a gennaio 2022, sottolineando le trasformazioni che stanno investendo il comparto, hanno ribadito la necessità di giungere in tempi brevi ad un rinnovo che i lavoratori attendono da 3 anni, richiedendo un impiego di risorse tali da coprire l’aumento dell’inflazione che, in questi ultimi anni ha eroso il potere di acquisto, e la valorizzazione delle varie figure professionali impiegate nei vari servizi. 
Hanno evidenziato infine la necessità di superare alcuni istituti contrattuali, non più rispondenti alle esigenze dei lavoratori. Sono stati, infine, calendarizzati i successivi incontri di settembre e ottobre, nei quali si procederà ad un’analisi puntuale delle varie richieste di parte sindacale poste nella piattaforma rivendicativa.

Ebav – Veneto: previsto il contributo per i costi di trascrizione in caso di decesso del titolare

Fino al 31 luglio prevista la possibilità di un contributo per un importo massimo di 3.000,00 euro per il costo di variazione in caso di  decesso di titolare o socio dell’ azienda

L’Ebav, l’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, ha previsto fino al 31 luglio un contributo a favore delle aziende artigiane per i costi sostenuti, in caso di decesso del titolare o del socio dell’azienda, per la trascrizione e conseguente variazione comunicata agli Enti.
Il contributo è previsto solo in caso di domanda A85, conseguente alle spese funerarie del titolare.
Per questo servizio, l’accesso alle prestazioni Ebav è considerato possibile se l’azienda risulta in regola con Ebav alla data di decesso titolare/socio.
Il Servizio è previsto esclusivamente a favore delle aziende della categoria  “Trasporto merci”.
E’ previsto fino al 100% dei costi sostenuti per un importo massimo pari a:
1.500,00 euro in caso di azienda aderente a Ebav da meno di 5 anni;
3.000,00 euro in caso di azienda aderente a Ebav da più di 5 anni.
I contributi vengono erogati normalmente entro tre mesi dalla data di scadenza del servizio tramite accredito su c/c intestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav.

CCNL Autostrade: erogata Una Tantum a luglio



Dal 1° luglio, versata in busta paga l’Una Tantum a copertura della vacanza contrattuale  


Nei giorni scorsi, le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl, insieme a Federreti e Acap hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL 16 dicembre 2019 per il personale che opera nel Settore di società e consorzi concessionarie di autostrade e trafori. Il nuovo CCNL decorre dal 1° luglio 2023 e scade il 30 giugno 2025. A copertura dell’arco temporale di carenza contrattuale, compreso tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023, è stata stabilita l’erogazione dell’Una Tantum con la busta paga del mese di luglio 2023, come riportato nella tabella di seguito.


































Livello Parametro Una Tantum
A 235 1.111,49 euro
A1 210 993,24 euro
B 185 875,00 euro
B1 169 799,32 euro
C 148 700,00 euro
C1 135 638,51 euro
D 100 472,97 euro

Gli importi corrisposti unitamente alla retribuzione del mese di luglio 2023, vengono proporzionalmente determinati in funzione dei mesi di effettivo servizio prestati nel periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene computata come mese intero. Per il personale a tempo parziale tali importi vengono erogati nella misura del 60%. Tale misura è elevata al 70% quando la durata mensile, o rapportata al mese in caso di prestazione su base annua, risulti superiore ad 80 ore. Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’istituto competente e/o di integrazione a carico delle aziende, vengono considerate utili ai fini della maturazione degli importi di cui sopra. Con riferimento al medesimo periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023, le Parti convengono inoltre di assegnare alla contrattazione di secondo livello l’importo di 300 euro Una Tantum in favore di ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente accordo, da destinare a forme di Welfare. L’importo sale a 330 euro nel 2024 e a 360 euro nel 2025.

Pensione di vecchiaia marittimi: l’intervento della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 224/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni normative che non consentono la neutralizzazione del prolungamento per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione: l’INPS chiarisce l’ambito di applicazione della sentenza (INPS, circolare 20 luglio 2023, n. 66). 

Con la sentenza n. 224/2022, la Corte costituzionale ha esteso il principio della neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori marittimi anche ai periodi di prolungamento di cui all’articolo 24, Legge n. 413/1984, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 297/1982, in combinato disposto con l’articolo 24 della Legge n. 413/1984, nella parte in cui non consentono la neutralizzazione del prolungamento per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati.

 

Si ricorda che il prolungamento – che si applica ai lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro – prevede che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengano prolungati in successione temporale, ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e quelli festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso. In tali casi, la retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso e, per la determinazione della retribuzione pensionabile, i prolungamenti dei periodi sono neutralizzati solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

 

La Corte Costituzionale ha stabilito che, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi.

 

La sentenza in esame trova applicazione esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.

 

Le pensioni interessate dalla rideterminazione della retribuzione pensionabile sono quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo, nonché – relativamente alla quota retributiva – le pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto.

 

Per l’applicazione della neutralizzazione in argomento ai trattamenti pensionistici già in essere, occorre presentare esplicita richiesta.

 

I trattamenti pensionistici già liquidati possono essere riliquidati nei limiti dei termini di prescrizione e decadenza, sempreché non sia intervenuta una sentenza relativa al diritto passata in giudicato con esito negativo per l’assicurato.

 

Ai fini del computo della retribuzione pensionabile, i periodi di riferimento previsti dalla legge per l’individuazione della stessa non devono tenere conto di tutti i periodi di prolungamento che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione. La retribuzione pensionabile di ciascuna quota retributiva, una volta operata l’esclusione degli anzidetti periodi, deve comunque essere calcolata sulla base del numero di settimane occorrenti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota retributiva.

 

La pensione determinata con i criteri previsti, assoggettata agli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria e il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile, sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti, alla medesima data, di importo più favorevole di quello calcolato con l’intera contribuzione.

 

Alla luce di tali indicazioni, al fine di deflazionare il contenzioso amministrativo e giudiziario, le Strutture territoriali dell’INPS, in presenza di ricorsi amministrativi in materia non ancora definiti, dovranno verificare se sussistono i presupposti per il riesame in autotutela, determinando conseguentemente la cessazione della materia del contendere.

CCNL Federcasa: avviato il tavolo tecnico per il rinnovo

Argomenti principali la classificazione del personale e le relazioni sindacali

Il 17 e 18 luglio scorsi, è proseguita la riunione della commissione tecnica sul rinnovo del CCNL Federcasa relativo al periodo 2022-2024,  per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti.
Oggetto principale della trattativa sono state le relazioni sindacali, con l’obiettivo di evidenziare in particolar modo il reinserimento della consultazione quale modalità di relazione e una più ampia disciplina della contrattazione aziendale.
In merito alla contrattazione aziendale, la Uil-Fpl ha chiesto di reintrodurre la dicitura “gli accordi aziendali hanno durata triennale, fatti salvi gli istituiti economici che hanno durata annuale”, al fine di dare la possibilità di revisionare gli importi dei premi dei dipendenti aziendali.
Altro argomento di rilievo è la classificazione del personale e l’attribuzione ai lavoratori delle aree corrispondenti attraverso l’analisi delle mansioni e delle attività afferenti le mansioni svolte e l’individuazione delle declaratorie di appartenenza.
Per la categoria D, relativamente  ai custodi, è stato richiesto il passaggio automatico in area C con un nuovo livello (C4); per gli ispettori, invece, in area A, inquadrati in area B, per le responsabilità connesse.
Richieste, inoltre, nuove figure professionali come il funzionario tecnico/amministrativo in area A e l’impiegato tecnico/amministrativo e gestionale in area B.
I successivi incontri con Federcasa sono stati calendarizzati per i prossimi 25 e 26 settembre.

CIPL Edilizia Industria – Macerata: sottoscritto l’accordo di determinazione dell’EVR

A decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2024, le imprese dovranno corrispondere al personale in forza l’EVR in quote mensili, nella misura del 4% dei minimi 

Il 5 luglio 2023, presso la sede della Cassa Edile di Macerata, è stato sottoscritto tra Confindustria Macerata, Feneal-Uil, Filca-Cisl Marche, Fillea-Cgil, il verbale per la determinazione annuale dell’E.V.R. (elemento variabile della retribuzione), in attuazione degli adempimenti previsti dagli artt. 12, 38, co. 3, lettera f) e co. da 4 a 21 ed art. 46 CCNL 19 aprile 2010 e successivi rinnovi, nonché dall’art. 2 del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Macerata, sottoscritto il 19 dicembre 2018, il quale prevede che le parti sociali si incontrino entro il mese di giugno di ogni anno per la determinazione del valore dell’EVR.
A decorrere dall’anno 2019 viene fissato, in attuazione dell’art. 2 del contratto provinciale sottoscritto il 19 dicembre 2018, nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018. In generale gli indicatori per la relativa determinazione su base triennale, ciascuno con lo stesso valore ponderale del 25%, sono i seguenti:
1. il numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Macerata;
2. il monte salari denunciato in Cassa Edile di Macerata;
3. le ore di lavoro denunciate in Cassa Edile di Macerata;
4. numero dei permessi a costruire, come individuato a livello provinciale dai dati Istat. 
In riferimento all’annualità 2023, vista la positività dei 4 indicatori determinanti l’E.V.R., a decorrere dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2024, le imprese dovranno corrispondere al personale in forza l’EVR in quote mensili, nella misura del 4% dei minimi tabellari, in vigore alla data del 1° luglio 2018, fatta salva la facoltà per le imprese di applicare l’EVR aziendale.

Ebap Piemonte: previsti rimborsi per gli aderenti alla Bilateralità di settore

Le novità in merito ai RLST

Le aziende a cui si applica il CCNL Edilizia-Artigianato, devono aderire all’Ente Bilaterale Artigianato Piemonte, poiché l’adesione dà diritto accedere alle attività e alle prestazioni previste dalla Contrattazione Nazionale e Regionale, in relazione alle materie relative al sostegno al reddito, sicurezza, rappresentanza, welfare e sviluppo delle imprese. Queste sono tenute a formalizzare la loro iscrizione compilando il modulo di adesione, mentre invece per i lavoratori del settore, non occorre compilare alcunché.
L’adesione implica l’erogazione mensile dei contributi all’Ente comprensivi di quanto da destinare ad Ebna e Fsba, il contributo per l’attività dei Rappresentanti di Lavoratrici e Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, nonché le quote per la rappresentanza sindacale e le prestazioni di sostegno al reddito corrisposte dagli Enti Bilaterali Regionali.
I contributi sono dovuti per tutti i dipendenti in forza assunti a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche in caso di assunzioni o cessazioni realizzate nel corso del mese. Per gli assunti a tempo parziale, le quote fisse non sono riproporzionabili, mentre invece sono esclusi dirigenti e altre figure professionali non comprese nel numero dei dipendenti.
Dal 1° gennaio 2022 devono esser versati contributi anche i lavoranti a domicilio.
Le aziende in cui i lavoratori hanno eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e che hanno versato le quote attraverso il modulo F24, possono richiedere il rimborso degli importi relativi al Rlst. Tale rimborso viene computato sulla base dei versamenti realizzati durante l’anno di riferimento, secondo quanto sancito dai vigenti accordi sindacali in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, pari a 12,00 euro per ciascun dipendente con versamento annuale completo.
Per le elezioni dei Rls aziendali effettuate durante il corso dell’anno, vengono computate come quote di rimborso solo quelle corrisposte per i mesi di competenza a partire da quello in cui vi è stata l’elezione. I mesi di competenza precedenti non sono rimborsati a meno che l’elezione non è stata effettuata in sostituzione di altro Rls aziendale.
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il 31 luglio di ciascun anno, riferita alle quote versate per l’ultimo anno concluso. Tutta la documentazione deve essere inviata tramite e-mail o tramite raccomandata A/R, indicando altresì i dati per il bonifico.
La documentazione allegata obbligatoria è la seguente:
– copia del verbale di elezione del RLS interno;
– copia comunicazione nominativo all’INAIL;
– copia dell’attestato di avvenuta formazione obbligatoria di 32 ore;
– copia dell’attestato di aggiornamento della formazione del RLS aziendale.
Preme ricordare, che nelle aziende in cui operano i lavoratori dipendenti non possono essere eletti come Rls né elettori, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari. Inoltre, la durata dell’incarico del Rls è di tre anni, e alla scadenza si deve procedere ad una nuova elezione formale che potrebbe portare alla rielezione del precedente Rls. Non possono essere effettuati rimborsi per periodi in cui l’incarico del Rls sia scaduto.

Incentivo NEET, le indicazioni dell’INPS

Fornite le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo per le assunzioni di giovani che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (INPS, circolare 21 luglio 2023, n. 68).

L’INPS ha reso note le indicazioni per i beneficiari dell’incentivo cosiddetto NEET (Not engaged in Education, Employment or Training) relativo all’assunzione di giovani che non lavorino e non siano inseriti in un percorso di studi o formazione. L’agevolazione, stabilita dall’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro), riconosce a tutti i datori di lavoro privati, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, di giovani che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione e che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

L’agevolazione NEET è cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 297, della Legge di bilancio 2023, nonché con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

L’INPS segnala anche che il decreto dell’ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023, pubblicato sul sito dell’Agenzia, ha fornito ulteriori chiarimenti circa l‘ambito di applicazione della misura e ha effettuato la ripartizione delle risorse economiche destinate a finanziare l’incentivo su base regionale.

Il modulo di istanza on-line “NEET23”, mediante il quale sarà possibile prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo in trattazione, invece, sarà reso disponibile sul portale istituzionale dell’INPS a partire dal 31 luglio 2023.

 

Assetto e misura dell’incentivo

 

L’espresso riferimento alla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali quale parametro di riferimento per la quantificazione del beneficio comporta che l’incentivo in trattazione debba essere considerato di tipo economico, ossia da parametrare alla retribuzione erogata ai nuovi assunti e non alla contribuzione datoriale dovuta. Pertanto, qualora dall’utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.

L’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Tuttavia, anche in questa ipotesi, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza del mese di gennaio 2025.

Infine, nella circolare in commento, l’Istituto fornisce, tra l’altro, chiarimenti in merito alle condizioni di spettanza dell’incentivo, sul coordinamento con altre agevolazioni, sul procedimento di ammissione, sulla definizione cumulativa posticipata delle prime istanze e sulla modalità di esposizione dei dati relativi all’incentivo nel flusso Uniemens.

 

Sospensione versamenti contributivi e adempimenti per i territori alluvionati, indicazioni dall’INPS



In relazione ai datori di lavoro e ai lavoratori che operano nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023, l’INPS fornisce istruzioni operative sulla sospensione dei versamenti e degli adempimenti contributivi e sulla loro ripresa (INPS, circolare 20 luglio 2023, n. 67).


Si tratta, come ormai noto, di uno degli interventi predisposti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.


 


Infatti, il Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023), all’articolo 1, comma 2, ha previsto, per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi meteorologici, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.


 


I soggetti destinatari della sospensione in esame, in particolare, sono i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica); i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli); i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.


I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire della misura in argomento soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nei territori in questione e, nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi, la sospensione in commento riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi territori.


 


Sono ricompresi nella sospensione anche: i versamenti, in scadenza nel riferito periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale; il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nel predetto periodo di sospensione; le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro. La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l’obbligo di versamento all’Istituto, in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti.


 


L’INPS, con la circolare in oggetto, fornisce le relative indicazioni, nonché le istruzioni operative e contabili concernenti le diverse Gestioni previdenziali interessate, ricordando che non sono rimborsati i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.


 


Datori di lavoro con dipendenti


 


Per i suddetti datori di lavoro, nel caso in cui l’evento interessi l’intero comune, l’INPS provvederà centralmente all’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”.


 


Nell’ipotesi di datore di lavoro avente sedi operative in comuni colpiti dall’evento eccezionale solo in limitate zone, dovrà essere lo stesso a richiedere alla struttura territoriale competente l’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, indicando l’unità operativa per la quale si chiede la sospensione dei versamenti.


 


Vengono poi date le istruzioni per la corretta compilazione del flusso UniEmens, specificando che per i periodi di paga relativi alle mensilità con competenza da aprile 2023 a luglio 2023, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N981”, avente il significato di “Sospensione contributiva causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023” e le relative <SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi che non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative).


 


Relativamente ai datori di lavoro del settore marittimo contraddistinti dai C.S.C 1.15.02 senza codice autorizzativo (c.a.) 2N o 2S; 1.20.01; 2.01.01 con c.a. 6Z, i periodi di paga oggetto di sospensione sono quelli riferiti alle competenze da febbraio 2023 a maggio 2023.


 


Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”), ovvero, a un credito a favore del datore di lavoro o un saldo a zero.


 


I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi di competenza aprile 2023 (e per i datori di lavoro del settore marittimo febbraio 2023) senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 20 novembre 2023, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.


 


La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi avverrà entro il 20 novembre 2023 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando il modello “F24” nel modo riportato nella sottostante tabella.


 















Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
  DSOS  PPNNNNNNCCN981 mm/aaaa  mm/aaaa  

Committenti


 


I soggetti destinatari della sospensione contributiva che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure similari e che nel periodo di competenza da aprile 2023 a luglio 2023 erogano compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata, dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “40”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva evento alluvionale di cui al Decreto-Legge n. 61/2023. Validità dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023”.


 


I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens relativo ai mesi di competenza in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nella circolare, provvederanno entro il 20 novembre 2023 alla relativa modifica dei flussi telematici (si ricorda che essendo un campo “non chiave” è sufficiente l’invio di una nuova denuncia senza effettuare l’eliminazione).


 


I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:


 















Codice Sede Causale contributo Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda Periodo dal Periodo al Importi a debito versati
  CXX/C10   mm/aaaa mm/aaaa