Esonero contributi IVS, precisazioni per i datori di lavoro agricoli

L’INPS illustra le corrette modalità di esposizione nel flusso Uniemens-PosAgri dell’esonero dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti sulla quota a carico dei lavoratori dipendenti (INPS, messaggio 23 aprile 2024, n. 1597). 

L’esonero contributivo in questione è quello previsto dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, co. 15) in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

 

Viene infatti riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

 

È previsto, inoltre, un incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, interviene con chiarimenti rivolti ai datori di lavoro agricoli, ribadendo che la disposizione normativa in argomento non produce effetti sulla tredicesima mensilità, sulla quattordicesima mensilità e sui relativi ratei corrisposti che, pertanto, non devono essere considerati ai fini della determinazione dell’importo che dà diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.

 

Pertanto, nell’ipotesi in cui i datori di lavoro agricoli applichino contratti collettivi di lavoro che prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tali mensilità aggiuntive, o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, l’esonero viene calcolato esclusivamente sulla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non comprensiva delle mensilità aggiuntive.

 

Conseguentemente, vengono descritte le modalità di esposizione dell’esonero nel flusso Uniemens-PosAgri come segue:

 

nel campo <Retribuzione> deve essere indicata la retribuzione complessiva erogata al lavoratore, mentre, nel rigo relativo al <Tipo Retribuzione Particolare>, valorizzando il campo con i codici 8 o 9, deve essere inserito esclusivamente l’importo erogato a titolo di mensilità aggiuntiva (sia esso relativo alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità o alla somma di entrambe le mensilità aggiuntive) in modo che il sistema di tariffazione possa individuare correttamente l’importo sul quale applicare l’esonero contributivo. 

 

Inoltre, l’Istituto precisa che, entro il 31 maggio 2024, dovranno essere sostituiti, con l’invio dei flussi corretti, i flussi di denuncia Uniemens-PosAgri relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 già inviati esponendo i relativi dati con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

CIPL Edilizia Industria Biella: definito l’EVR da erogare per l’anno in corso



Le Parti Sociali hanno convenuto per l’anno 2024 la determinazione dell’EVR nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2024


Il 27 Marzo 2024 si sono incontrati il Collegio Costruttori ANCE Biella e Feneal-Uil Piemonte, Filca-Cisl Piemonte Orientale, Fillea-Cgil Biella, in applicazione del punto 12 del contratto collettivo provinciale di Biella del 5 luglio 2021 che prevede l’istituzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR).
Le Parti Sociali hanno convenuto per l’anno 2024, visto l’esito positivo secondo la comparazione definita nel contratto dei parametri territoriali presi a riferimento, la determinazione dell’EVR nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2024. 
Di seguito gli importi da erogare nella misura piena del 4% per gli operai e per gli impiegati. 

Importi orari EVR operai anno 2024

















OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0.32
Operaio specializzato 3° livello 0.30
Operaio qualificato 2° livello 0.27
Operaio comune di 1° livello 0.23

Importi mensili EVR impiegati anno 2024


























IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
1° Categoria Super 7° livello 78.99
1° Categoria 6° livello 71.08
2° Categoria 5° livello 59.24
Impiegati Tecnici 4° livello 55.29
3° Categoria 3° livello 51.34
4° Categoria 2° livello 46.21
Primo Impiegato 1° livello 39.49

Di seguito gli importi da erogare nella misura del 2,6% per gli operai e per gli impiegati. 


Importi orari EVR operai anno 2024

















OPERAI IMPORTO ORARIO
Operaio 4° livello 0.21
Operaio specializzato 3° livello 0.19
Operaio qualificato 2° livello 0.17
Operaio comune 1° livello 0.15

Importi mensili EVR impiegati anno 2024


























IMPIEGATI IMPORTO MENSILE
1° Categoria Super 7° livello 51.34
1° Categoria 6° livello 46.21
2° Categoria 5° livello 38.51
Impiegati Tecnici 4° livello 35.94
3° Categoria 3° livello 33.37
4° Categoria 2° livello 30.04
Primo Impiegato 1° livello 25.67

 

CCNL Riscossione Tributi: nominate le Commissioni nazionali unitarie per il rinnovo

Nei giorni scorsi si è svolta la riunione per l’avvio della piattaforma di rinnovo del CCNL

Lo scorso 18 aprile si è svolta la riunione che ha dato l’avvio ai lavori unitari per la predisposizione della piattaforma per il rinnovo del CCNL dei dipendenti da Agenzia delle Entrate-Riscossione con l’insediamento delle Commissioni nazionali unitarie per il rinnovo del CCNL della Riscossione ed Equitalia Giustizia S.p.A. oltre ai relativi contratti integrativi aziendali, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2024.
Secondo i sindacati, il rinnovo contrattuale ha l’obiettivo di rafforzare la specificità e l’identità del settore riconoscendo la qualità del lavoro svolto dai dipendenti e le loro legittime aspettative.
Pertanto, dovrà iniziare un percorso importante con l’obiettivo di realizzare una piattaforma rivendicativa incentrata sui cambiamenti organizzativi, tecnologici e operativi e su un aumento delle retribuzioni dei lavoratori.
I sindacati hanno, inoltre, specificato che dopo anni di incertezze e difficoltà il Settore sta vivendo una fase di ritrovata stabilità e di prospettiva per il futuro, raggiunti con l’impegno e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori.

CCNL Università: al via le trattative con l’ARAN

Confronto in tema di contratto di ricerca e tecnologo a tempo indeterminato

Nei giorni scorsi, si è aperta all’Aran la trattativa inerente il contratto di ricerca e quello del tecnologo a tempo indeterminato. A parere dell’Aran, il CCNL di riferimento deve definire solo il costo del contratto di ricerca. Invero, secondo quanto sostenuto da Flc-Cgil, a seguito della definizione di una retribuzione si devono stabilire anche i diritti, che devono prendere di riferimento il profilo del ricercatore nonostante questo sia previsto a tempo definito e per specifici progetti.
Per quanto attiene il profilo del tecnologo a tempo indeterminato, l’Aran richiede l’inquadramento all’interno dell’area degli EP, ribadendo la sua disponibilità a valutare specifici aspetti del rapporto di lavoro. Al contrario, Flc-Cgil ritiene necessario che la figura del tecnologo sia contrattualizzata in una apposita area, con differente disciplina.  
A breve, verrà comunicata dall’Aran la data del prossimo incontro. 

Gli importi per il 2024 del Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro



Le risorse corrispondono a quanto stanziato nel 2023 e sono pari a oltre 10 milioni di euro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 aprile 2024).


Per l’esercizio finanziario 2024, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali n. 62/2024 è stato determinato l’importo delle prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per gli eventi verificatesi tra il1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, in relazione alle risorse disponibili e alla numerosità degli aventi diritto per ciascun evento. Il decreto ministeriale è stato trasmesso agli organi di controllo per le verifiche di competenza.


In particolare, le risorse per il finanziamento del Fondo nel 2024, previste dalla legge di bilancio per l’anno in corso, corrispondono esattamente a quanto stanziato nel 2023 e sono pari a 10.479.421 euro. A questo importo si aggiunge poi l’avanzo di gestione per il periodo 2007-2019 comunicato dall’INAIL, pari a 1.888.465 euro.


La dotazione finanziaria complessivamente disponibile nel 2024 risulta essere quindi di 12.367.886 euro.


Rispetto al 2022, la dotazione del Fondo è stata incrementata di 636.979 euro. Gli importi 2024 sono riportati nella seguente tabella:






















Tipologia N. superstiti Importo per nucleo superstiti (euro)
A 1 10.265,35
B 2 16.449,29
C 3 22.633,23
D Più di 3 28.817,17

CIPL Edilizia Industria Siena: condivisi gli importi EVR per il 2024



Definiti gli importi dell’EVR per il 2024 sulla base della verifica dei parametri


Lo scorso 15 marzo Ance Siena, Fillea- Cgil Siena, Filca-Cisl Toscana e Feneal-Uil Toscana si sono incontrate per condividere la tabella per l’applicazione dell’EVR per l’anno 2024, sulla base di quanto stabilito dal CIPL Edilizia Industria  per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini della provincia di Siena.
Salvo trattamenti di miglior favore, vengono definiti i seguenti valori, sulla base dell’esame dei parametri:
– numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile: 35%;
– monte salari denunciato alla Cassa Edile: 20%;
ore denunciate alla Cassa Edile(escluso CIG): 30%;
– ore di formazione: 15%.





























Livelli Importo
7Q 65,22 euro
 7 65,22 euro
6 58,70 euro
5 48,92 euro
4 45,66 euro
3 42,39 euro
2 38,15 euro
1 32,61 euro

Ebinter Treviso: nuovi sussidi e strumenti di aiuto per famiglie, donne, lavoro

A disposizione dei lavoratori trevigiani un pacchetto di aiuti per attività sportive, abbonamenti per i mezzi di trasporto scolastici, per la regolarizzazione dei contratti di badanti e baby sitter 

L’Ente Bilaterale del Terziario di Treviso ha presentato il pacchetto di aiuti e sussidi che la bilateralità offre per supportare imprese, lavoratori e lavoratrici del terziario trevigiano per la cura dei figli, degli anziani e della famiglia. A disposizione un sostegno per le attività sportive, abbonamenti per i mezzi di trasporto scolastici, contributi per la regolarizzazione dei contratti di badanti e baby sitter. 
A partire dall’anno in corso è previsto anche un contributo per la frequenza ai centri estivi. Si aggiungono poi anche contributi per protesi acustiche ed oculistiche, contributi per figli disabili, per malattia e superamento del periodo di comporto. In particolare anche un pacchetto di contributi a sostegno delle famiglie per le rette di asili nido e scuola materna, per spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo per le scuole elementari, medie e superiori ed infine il contributo per il pagamento delle tasse universitarie.
La finalità dell’Ente, afferma il Presidente di Ebicom-EBt Treviso, è la realizzazione di una politica attiva di welfare che intende sostenere i lavoratori e le lavoratrici, prendendo a cuore anche le loro famiglie, la salute, la cura, la cultura e lo studio fin dai primi anni incentivando il lavoro delle donne, integrando i tempi della famiglia e di lavoro, valorizzando l’educazione.

Nella provincia di Treviso, il settore terziario rappresenta circa 37 mila imprese, 100 mila lavoratori e lavoratrici in un comparto di fondamentale importanza per l’economia trevigiana. Nell’insieme, conclude il Presidente, sono somme che offrono un sostegno al bilancio familiare, alleggeriscono la routine, stabilizzano il lavoro, stabiliscono alleanze tra dipendenti e aziende, offrono certezze ai nuclei famigliari alle prese con l’aumento del costo della vita. 
In particolare, gli aiuti che, in generale, favoriscono il nucleo familiare messi a disposizione dalla bilateralità sono variabili dai 150,00 a 250,00 euro per ciascun figlio, poi i contributi annuali per le tasse universitarie, pari a 300,00 euro per studente, i 200,00 euro di contributo per le rette di iscrizione e nido e materna, i 200,00 euro per i centri estivi, dai 100,00 a 200,00 euro per l’attività sportiva, fino ai 1500,00 euro una tantum per le famiglie con figli disabili (legge 104) a carico.
Per quanto riguarda invece la gestione contributiva di colf, badanti e baby sitter è previsto un contributo fino a 400,00 euro. Per le aziende si aggiungono i contributi per la redazione e gestione dei piani di welfare, l’assunzione dei lavoratori beneficiari di Naspi o ammortizzatori sociali, il sostegno per l’assunzione di sostituti di maternità. 

Elevazione indennità di congedo parentale per un ulteriore mese: le istruzioni

Fornite le indicazioni amministrative e operative in materia per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti (INPS, circolare 18 aprile 2024, n. 57).

A seguito della modifica all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001 apportata dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 179, Legge n. 213/2023), è stata disposta l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è, invece, pari all’80% della retribuzione.

L’INPS, pertanto, ha fornito le relative istruzioni di carattere amministrativo e operativo per i lavoratori dipendenti del settore privato.

I destinatari

La citata previsione opera in alternativa tra i genitori e trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

L’elevazione dell’ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo 2024) dell’indennità in questione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

In particolare, l’INPS sottolinea, inoltre, che l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. L’Istituto precisa anche che la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del D.lgs n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età, il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” risulta indennizzabile nella seguente modalità:

– un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

– un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;

7 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;

– i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del Testo unico.

Infine, il congedo parentale è indennizzabile in misura maggiorata (come previsto dalle Leggi di Bilancio 2023 e 2024) anche nei casi in cui il congedo di maternità termini successivamente al 31 dicembre 2022 o al 31 dicembre 2023, per effetto dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Istruzioni fiscali

In relazione al regime fiscale da applicare, l’INPS rappresenta che l’indennità erogata, in sostituzione del reddito da lavoro dipendente, è assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973. In tal caso l’Istituto effettua, se dovuto, il conguaglio fiscale di fine anno e rilascia al contribuente apposita certificazione fiscale valida ai fini dichiarativi.

Infine, nella circolare in commento sono incluse le consuete modalità di presentazione della domanda (tramite il portale istituzionale, Contact center e istituti di patronato) e le modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens e nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica

 

CCNL Commercio DMO – Federdistribuzione: riparte la trattativa

Federdistribuzione si è resa disponibile a rivedere i propri posizionamenti sulla classificazione del personale e sulla regolamentazione dei tempi determinati

A seguito della rottura delle trattative e delle conseguenti mobilitazioni, il 16 aprile 2024 si è svolto un incontro per la verifica delle condizioni di riapertura del negoziato con Federdistribuzione. Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno manifestato alla controparte l’impegno di voler rinnovare il contratto applicabile ai rapporti di lavoro subordinato, tra le Aziende operanti nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata ed il relativo personale dipendente.
Le OO.SS. hanno ribadito il vincolo di prevedere aumenti salariali in linea con gli altri contratti e l’indisponibilità alla sottoscrizione di un’ipotesi di accordo che possa prevedere condizioni peggiorative della parte normativa. L’associazione datoriale Federdistribuzione si è resa disponibile a rivedere i propri posizionamenti sulla classificazione del personale e sulla regolamentazione dei tempi determinati, ossia i due temi su cui si erano registrate le maggiori distanze tra le Parti. 
Il prossimo incontro è previsto per il 23 aprile.

Fondo For.Te: previsti finanziamenti per le aziende aderenti

Stanziati 39 milioni di euro per la formazione dei dipendenti

Con il nuovo Avviso di Sistema 3/24, il Fondo For.te ha previsto, per i settori Commercio, Turismo e Servizi, uno stanziamento di 39 milioni di euro, di cui 8.000 euro destinati alla Regione Lombardia.
Pertanto, entro il 5 luglio 2024, le aziende aderenti al Fondo possono far ricorso al contributo presentando, se i dipendenti vanno dai 51 ai 249, i Piani aziendali (di durata massima 18 mesi); le aziende di qualunque dimensione, i Piani Territoriali (di durata massima 24 mesi). I suddetti Piani devono essere corredati da apposito Accordo Sindacale. Ai fini della loro presentazione, le strutture formative appartenenti al Sistema Confcommercio, Capac e Formaterziario si rendono disponibili per la raccolta delle esigenze formative, oltre a fornire assistenza alle aziende nella fase di gestione e rendicontazione delle attività.
Inoltre, ad esclusione delle aziende che seguono il regime “de minimis” e dei lavoratori che rientrano in particolari casistiche (co.co.co e stagionali), viene richiesto alle aziende che optano per gli Aiuti alla formazione, un confinanziamento privato obbligatorio.